[A cura di: arch. Bruno Pelle – Coordinatore Focus Group “Prevenzione Incendi”, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino] La disciplina della prevenzione incendi ha introdotto, nel corso degli ultimi anni, molteplici novità relative sia alle regole tecniche che alla metodologia progettuale: progressivamente si sta passando da un approccio prescrittivo, molto rigido ma al contempo molto semplice a livello intuitivo, ad uno prestazionale, molto più flessibile, con ampi margini di discrezionalità e quindi con la possibilità per il professionista di avere più margini di libertà progettuale, il che si traduce anche in una più ampia creatività, anche se, al contempo, aumentano le responsabilità civili e penali a carico del progettista stesso.
Allo stato attuale, le problematiche relative alla prevenzione incendi possono essere affrontate, sia mediante la progettazione basata sul rispetto delle prescrizioni delle regole tecniche verticali per le singole attività, sia utilizzando un approccio invece di tipo prestazionale. I tre metodi di progettazione principalmente utilizzati sono:
Quest’ultimo tipo di approccio nasce con il D.M. 20 agosto 2015 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Nasce per semplificare e razionalizzare le norme di prevenzione incendi con l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che via via saranno integrate fino a farlo divenire l’unica Norma di riferimento.
La situazione contingente e il crescente spirito di responsabilizzazione dei tecnici, comune ad altri campi della nostra professione, hanno portato il legislatore a emanare il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.»; la sua uscita in Gazzetta Ufficiale è presente nel numero 221 del 22 settembre 2011.
Analizzando per sommi capi il D.P.R.151/11, dopo aver introdotto alcune definizioni all’articolo 1, l’articolo 2 spiega quali sono le finalità e l’ambito di applicazione del Decreto. In particolare:
Le attività soggette, descritte all’allegato 1 del suddetto Decreto, sono quindi suddivise per categoria, in relazione alla loro tipologia, complessità, livello di rischio. Alle stesse vengono attribuite le lettere A, B o C, anche in virtù dell’esistenza di norme di dettaglio (le cosiddette «norme verticali») che ne regolamentano la costruzione e l’esercizio. Per ognuna delle categorie troviamo quindi un diverso iter autorizzativo.
Le attività di tipologia A caratterizzate da una maggiore semplicità devono produrre, al termine delle opere di adeguamento e prima dell’esercizio, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. Allegati alla S.C.I.A. ci saranno una relazione tecnica e degli elaborati progettuali utili a descrivere l’attività motivando le scelte adottate per rispettare la normativa vigente, una asseverazione a firma del tecnico abilitato (anche non iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno) oltre alle varie certificazioni che dimostrano la correttezza della realizzazione.
Le attività di tipologia B, collocate a un livello di complessità intermedio rispetto alle A e alle C, preliminarmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono presentare al medesimo Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio una istanza di valutazione del progetto, corredata di una relazione tecnica e degli elaborati progettuali. Una volta ottenuta l’approvazione, l’iter prosegue come per le attività A con la segnalazione dell’inizio attività certificata da tecnico abilitato.
Le attività di tipologia C, più complesse e con un maggiore livello di rischio, a volte non descritte da norme di dettaglio, oltre a procedere alla presentazione di una istanza di Valutazione del progetto, come per la attività di tipo B, ed una volta ottenuta l’approvazione del progetto medesimo, dopo la presentazione della segnalazione dell’inizio attività certificata da tecnico abilitato, devono ricevere un sopralluogo del Funzionario dei vigili del fuoco che accerta «il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio» (art. 4).
A differenza del precedente modus operandi, attualmente anche a fronte di un parere favorevole, mediante istanza di Valutazione Progetto da parte dei Vigili del Fuoco è sempre comunque chi firma la S.C.I.A. antincendio il responsabile dell’attività per le rispettive competenze.
Le principali regole tecniche che possono riguardare la casistica del condominio sono quelle relative alle autorimesse, le centrali termiche, gli edifici civili, gli uffici, le attività commerciali, le palestre, le scuole e gli asili nido, i locali di pubblico spettacolo, etc
A volte la regola tecnica si applica a prescindere se l’attività sia o meno una di quelle elencate nel D.P.R.151/11, e quindi sottoposta a controlli dei VVF. In questo caso dobbiamo verificarne, in base ai parametri indicati dal campo di applicazione della regola tecnica, l’assoggettabilità alla legislazione vigente e di conseguenza progettarla secondo i criteri e le caratteristiche richieste dalla normativa. Questo a volte è il caso più delicato in quanto, non essendoci un controllo preventivo da parte di un professionista e da parte dei Vigili del Fuoco, eventuali non conformità potrebbero non essere chiaramente evidenziate.
Casi di attività denominate sottosoglia, per le quali si applica la regola tecnica, ma che non sono soggette al D.P.R. 151/11, sono ad esempio le centrali termiche con potenzialità superiore a 35kW ma inferiori a 116 kW, oppure le autorimesse con superficie inferiore a 300mq, o ancora gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 12m e inferiore a 24m. Quindi è bene ricordare che la prevenzione incendi si deve progettare anche quando non presentiamo una pratica al Comando Provinciale dei VVF.
Una nuova attività introdotta dal D.P.R.151/11 è la numero 73: (Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità). Nel comune di Torino e nelle cittadine limitrofe, ad esempio, sono presenti numerosi complessi aventi le medesime caratteristiche, in cui convivono attività tra loro molto diverse, come possono essere uffici, scuole, attività commerciali con promiscuità strutturali, impiantistiche e soprattutto delle vie di esodo.
Qualora non si riuscisse ad ottemperare a uno o più punti delle prescrizioni indicate dalle regole tecniche si può ricorrere all’istituto della Deroga ai sensi del D.M. 07/08/12, secondo modalità prestazionali o adottando i criteri del nuovo Codice di Prevenzione Incendi, in ogni caso deve essere soddisfatto il requisito di sicurezza equivalente in deroga agli specifici punti della regola tecnica vigente con misure tecniche compensative.
Una volta presentata S.C.I.A. Antincendio, il titolare o il proprietario dell’attività devono mantenere i requisiti relativi alle prescrizioni di sicurezza e periodicamente devono provvedere ad inoltrare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di appartenenza istanza di rinnovo periodico ai sensi dell’art.5 del D.M.07/08/2012 (ogni 5 o 10 anni a seconda della tipologia dell’attività), corredata da asseverazione su impianti e elementi di protezione ai fini antincendio firmata da professionista antincendio.
Ma quale ruolo e quali obblighi ha l’amministratore di condominio in materia di antincendio?
Una delle proposte che ci permettiamo di suggerire è quella di incaricare un professionista ai fini di redigere un documento di Audit dell’attività da amministrare.
L’Audit verrà stilato a seguito di:
Il titolare dell’attività o l’amministratore – per comprendere a quale categoria eventualmente appartenga l’edificio di interesse, e poter pianificare eventuali adeguamenti in tempo utile già in fase progettuale – possono acquisire l’elenco di cui all’Allegato 1 al Decreto, confrontandolo con l’attività di cui si stanno occupando. Oltre alla versione cartacea del Decreto esiste uno strumento informatico rappresentato dal sito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all’indirizzo www.vigilfuoco.it.
La prevenzione incendi non deve essere mai essere vista solamente come una pratica da allegare al permesso di costruire o come un adempimento obbligatorio da ottemperare a posteriori, ma come una disciplina al pari delle strutture – ad esempio – quale parte integrante della progettazione nel suo essere. Per i motivi sopra descritti è importante che la prevenzione incendi faccia parte dei criteri della progettazione sin dalle prime fasi dell’iter progettuale, al pari delle strutture, delle problematiche energetiche, degli impianti, etc.
La progettazione a posteriori non è mai conveniente, sia dal punto di vista dei professionisti che dal punto di vista del committente che talvolta potrebbe vedere variato il progetto iniziale o la destinazione d’uso. Ancora più grave potrebbe essere in caso d’incendio per errori progettuali, o inadempienze nella manutenzione e gestione dell’attività, il danno economico e anche sociale (posti di lavoro, blocco dell’attività, etc) che si ripercuoterebbe sulla società stessa e sull’ambiente, quindi è bene ribadire che in ogni caso, gli obbiettivi primari della prevenzione incendi sono la salvaguardia delle persone, occupanti e soccorritori, la tutela dei beni e dell’ambiente.