[A cura di: avv. Paolo Ribero] Il legislatore al fine di rendere effettiva la volontà di favorire il risparmio energetico e la realizzazione di opere aventi un minore impatto ambientale, ha emanato norme – con destinatario il condominio – con cui viene prevista la possibilità di realizzare interventi aventi i suddetti obiettivi con la previsione di quorum deliberativi più favorevoli.
Considerato che tali lavori spesso determinano una spesa rilevante per il condominio e che tale fatto “stimola” la ricerca di vizi nella delibera principalmente al fine di evitare la partecipazione pro-quota, è opportuno individuare i vari interventi ed indicare la maggioranza richiesta dal legislatore per la loro realizzazione.
Sul punto l’art. 27 comma 22 della legge 23/7/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” aveva ritenuto sufficiente, per la validità delle delibere condominiali in materia, la maggioranza semplice degli intervenuti in assemblea rappresentanti 1/3 dei millesimi.
Con la legge 220/2012, “cd. Riforma del condominio”, il legislatore ha inserito tali opere nell’elenco contenuto nell’art. 1120 c.c. disciplinante le innovazioni. Veniva pertanto stabilita la necessità della maggioranza degli intervenuti rappresentati la metà + 1 del valore dell’edificio.
Poiché, però, anche alla luce dell’ulteriore intervento apportato dal decreto legge 145/2013 convertito con la legge 9/2014 si ritiene che le norme succedutesi nel tempo non abbiano abrogato quanto stabilito dall’art 26 della Legge 10/1991 (norme per l’attuazione del piano energetico nazionale); al fine di coordinare le diverse normative si afferma che, ad oggi, siano disciplinate due diverse ipotesi a seconda o meno che le opere da eseguire siano state individuate tramite un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica redatti da tecnico abilitato.
Solo la presenza dell’Ace (Ape) o della diagnosi energetica con la previsione di tali opere ne permette la valida delibera con il quorum agevolato rappresentato dalla maggioranza degli intervenuti rappresentanti 1/3 dei mm.; in assenza, sarà necessario ottenere l’approvazione da parte della maggioranza degli intervenuti rappresentanti 501 mm.
Pertanto, attese le diverse normative in materia è opportuno, volta per volta, individuare l’opera, la presenza degli attestati energetici, nonché le maggioranze necessarie per la delibera degli interventi.