L’ordine di demolizione di un immobile costruito abusivamente – impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato, appunto, di costruzione abusiva – ha una natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen: non va, dunque, in prescrizione. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18910/2018, di cui riportiamo un breve estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 18910/2018
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1. I sigg.ri M.E. e A.D. ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 19/01/2017 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del 06/02/2007 di quello stesso Tribunale (irr. il 17/04/2007).
1.1. Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale perché eseguita in violazione degli artt. 157, commi 7 e 8, 161, comma 4, 171, cod. proc. pen..
1.2. Con il secondo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la carenza assoluta di motivazione in ordine ai motivi proposti ai punti 2 e 3 del ricorso per incidente di esecuzione.
(omissis)
4. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
4.1. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, i ricorrenti non indicano in modo specifico quali fossero i motivi negletti dal Tribunale che, nel respingere la loro domanda, ha affermato che il Comune di Pozzuoli aveva rigettato l’istanza di condono. La genericità del motivo non consente di comprendere in che modo la “ratio decidendi” (apparentemente corretta) del provvedimento impugnato potrebbe essere sovvertita dall’eccepito mancato esame delle ragioni difensive. Non è nemmeno chiara, nell’economia del ricorso, la funzione del generico riferimento alla richiesta di estinzione del procedimento di esecuzione delle sanzioni amministrative, visto che il rigetto della domanda di condono ne presuppone logicamente il contrario. Il rigetto della domanda di condono non lascia alternative rispetto all’opposta tesi della astratta condonabilità dell’opera, tesi che si può fondare sul malgoverno degli elementi di conoscenza a disposizione della pubblica amministrazione ovvero delle norme che ne disciplinano il procedimento; ma di tutto ciò non v’è traccia nel ricorso.
4.2. Né assume miglior fortuna la tesi, appena accennata, della estinzione dell’ordine di demolizione per prescrizione ai sensi dell’art. 173, cod. pen..
4.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (omissis).
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000 ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.