[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] Il d.lgs. n. 116/2017, di riforma organica della magistratura onoraria, prevede, per quanto di interesse, l’attribuzione di tutte “le cause in materia di condominio” (come definite ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. cod. civ.), nonché dei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti la stessa materia, alla competenza del giudice di pace, ma solo a partire dal 31.10.2025.
Si tratta – è il caso di sottolinearlo – di un risultato importante, dovuto all’azione di Confedilizia, la quale sin da subito, già in fase di legge delega, aveva espresso forti perplessità su tale attribuzione. E questo differimento – previsto, nel testo finale, solo per la materia condominiale – conferma che si trattava di perplessità fondate. Le controversie in materia di condominio, infatti, devono servire a fare giurisprudenza (non, semplicemente, a far pacificare i contendenti) e sono spesso di grande rilevanza con riguardo sia ai diritti, anche di rango costituzionale, che ne sono oggetto, sia agli interessi economici coinvolti.
Esse, inoltre, possono presentare – come rilevato anche dal Consiglio superiore della magistratura – grande complessità dal punto di vista giuridico: si consideri che negli ultimissimi anni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute ripetutamente in materia, a testimonianza della delicatezza e della complessità, sul piano tecnico-giuridico, delle questioni in discussione. Questo lasso di tempo consentirà, pertanto, di approfondire il problema al fine di trovare la soluzione più soddisfacente rispetto ai diversi interessi coinvolti. Di modo che in una materia che riguarda la stragrande maggioranza degli italiani sia assicurata una tutela giurisdizionale adeguata e, come si diceva, la formazione di ogni giudice.