In condominio è legittimo utilizzare l’avanzo di bilancio per istituire un fondo cassa finalizzato all’esecuzione di lavori straordinari. È quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza 25199 del 24 ottobre 2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 24.10.2017,
n. 25199
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1. C.N., proprietario di una unità immobiliare facente parte del Condominio …, conveniva in giudizio il Condominio chiedendo che venisse dichiarata, previa la sua sospensione, la nullità/annullabilità di una deliberazione assembleare, adottata nel marzo 2004.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Terni.
2. La Corte d’appello di Perugia – con sentenza del 22 ottobre 2012 – ha rigettato l’appello del signor C.N. e confermato la decisione di primo grado.
3. C.N. propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Il Condominio resiste con controricorso.
C.N. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 1135, n. 3 e n. 4, e 1362 segg. c.c. nel valutare l’art. 20 del regolamento condominiale”: la Corte d’appello, nel confermare la legittimità della deliberazione assembleare impugnata, avrebbe posto in essere le suddette violazioni di legge in quanto l’accantonamento dell’avanzo di bilancio dell’anno 2003 per lavori di manutenzione dell’immobile da effettuarsi nell’anno 2004, deliberato dall’assemblea condominiale con il voto contrario del solo ricorrente, si pone in contrasto con l’art. 1135 c.c. e con l’art. 20 del regolamento condominiale.
Il motivo è infondato. Non sussiste la violazione o falsa applicazione dell’art. 1135 (nel testo vigente ratione temporis), in quanto il n. 3 dell’articolo dispone che l’assemblea dei condomini provvede, una volta approvato il rendiconto annuale, all’impiego del residuo attivo della gestione e che “nella legge non si rinviene alcun divieto, per i condòmini, di istituire fondi cassa per far fronte alle spese necessarie all’esecuzione di opere di manutenzione”, trattandosi “di materia rientrante nei poteri discrezionali per l’assemblea condominiale, sul cui esercizio non è consentito il sindacato del giudice” (Cass. 8167/1997), né l’accantonamento si pone in contrasto l’art. 20 del regolamento condominiale che contempla la costituzione di un fondo di riserva “per provvedere alla opere di manutenzione straordinaria o ad altre esigenze speciali e imprevedibili”.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.