[A cura di: Confappi] Se al momento della firma del contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale, il conduttore esamina i locali e dichiara di trovarli adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione e conservazione nonché esenti da difetti, non può in un secondo momento contestare al locatore l’inidoneità dell’immobile. Lo ha deciso il Tribunale di Aosta con la sentenza n. 379 del 2 febbraio 2018.
Nel caso specifico, dopo la sottoscrizione del contratto il conduttore aveva lamentato una carenza dei requisiti igienico-sanitari e dei limiti strutturali dell’immobile (spazi ridotti nel seminterrato), nonché alcune perdite d’acqua e crolli del controsoffitto. “La reale consistenza dei locali concessi in locazione – ha spiegato il Tribunale di Aosta – era (…) agevolmente constatabile dall’odierno ricorrente allorché ha esaminato i locali trovandoli adatti al proprio uso, né la generica finalità commerciale indicata nel contratto tra le parti può ritenersi implicare, in carenza di ulteriori e più specifiche indicazioni, un riferimento specifico ad una od altra delle tipologie di esercizio classificate e normate dal Regolamento regionale vigente in materia, tanto più che l’odierna ricorrente risulta cessionaria dell’azienda già gestita nei medesimi locali dalla precedente conduttrice. Peraltro – aggiunge – in tema di responsabilità del locatore per carenze dell’immobile locato, tali da renderlo inutilizzabile o solo parzialmente utilizzabile per lo svolgimento delle attività che il conduttore intenda esercitarsi, la Suprema Corte, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale in passato emerso, ha infine chiaramente evidenziato che solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 13651 del 16/06/2014)”.
Oltre a dichiarare risolto il contratto di locazione, il Tribunale valdostano ha rigettato integralmente le domande del conduttore, condannandolo a pagare le spese condominiali alle proprietarie dell’immobile.