Ai fini della revoca delle agevolazioni Ici possono essere presi in considerazione anche i consumi elettrici, qualora non consoni all’effettiva residenza in quella che è stata indicata quale abitazione principale. È quanto sancito dalla Cassazione con l’ordinanza 14793 del 7 giugno 2018, di cui riportiamo un estratto.
——————————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 7.6.2018,
n. 14793
——————————-
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune di Rio nell’Elba ha resistito con controricorso, i ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR della Toscana, sezione di Livorno, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento ICI per il 2008-2010, per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale.
I ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello avevano ritenuto bastevole un solo elemento presuntivo, quello relativo alla esiguità dei consumi elettrici, per non riconoscere ai fini ICI il diritto all’agevolazione prevista per l’abitazione principale, pur in presenza di residenza anagrafica presso l’immobile oggetto di controversia.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che “In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del d. lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito”. (Cass. ord. n.12299/17, n. 13062/17).
Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta i criteri di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., i giudici d’appello, con accertamento di fatto sufficientemente motivato, hanno ritenuto, in disparte la scelta del medico curante effettuata dai ricorrenti presso altro comune, che l’elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell’Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a pagare al comune di Rio nell’Elba, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di euro 1.400, oltre euro 200 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.