[A cura di: Andrea Tolomelli – pres. naz. Abiconf] Il Legislatore in sede di riforma dell’Istituto del condominio (legge 220/2012) introduce nell’ambito delle disposizioni di attuazione il nuovo articolo “71-bis” con il quale, tra l’alto, viene previsto per gli amministratori di condominio un obbligo di formazione ed aggiornamento continuativo, alla lettera “g” della disposizione in parola.
La violazione di tali obblighi per il professionista potrà assurgere a grave irregolarità tale da comportare la revoca giudiziale dell’incarico nell’ambito del quadro normativo previsto nel novellato articolo 1129 c.c. ove al punto otto è prevista la comunicazione annuale dei dati anagrafico professionali dell’amministratore ed al successivo comma 12 è statuito che il mancato adempimento può configurare, per l’appunto, una grave irregolarità. E ciò ancor più ove si consideri che la frequentazione ad attività periodiche di formazione è condizione prevista dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio.
Il successivo c.d. “Decreto Formazione”, D.M. 140 / 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014 ha poi previsto le modalità di esplicazione di tale attività formativa attraverso corsi appositamente notificati al Ministero di Grazia e Giustizia, tenuti da Docenti Formatori e Responsabili di Corso con apposito curriculum e di quantomeno quindici ore annue con prove di apprendimento finali.
Nell’assenza di un unico Organismo di controllo e formazione ed essendo l’attività di verifica rimessa sostanzialmente all’iniziativa del singolo condomino e/o dell’assemblea di condominio all’atto della comunicazione dei “dati professionali” da parte dell’amministratore di condominio, si è posta la tematica interpretativa in ordine al corretto adempimento da parte del professionista soprattutto in relazione alla continuità su più anni della formazione periodica.
In particolare sono sorti dubbi interpretativi sulla facoltà o meno di recupero dell’attività non compiuta o se la frequenza ad un corso annuo possa sanare precedenti assenze.
Così, nel silenzio della legge sul punto, e nell’assenza di un Organismo unitario di autocontrollo della categoria e nella inevitabile discordanza delle tesi interpretative si è iniziata a formare la prima giurisprudenza sul punto.
Il Tribunale Civile di Padova, sez I, nella sentenza n° 818 del 24 marzo 2017 ha sentenziato che “La mancata frequentazione del corso di formazione periodica rende illegittima la nomina dell’amministratore di condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina è nulla”.
Così l’interpretazione giurisprudenziale ha abbracciato la tesi per la quale il corso che viene svolto “oggi” ha valenza per il futuro; rendendo così insanabile la mancata formazione del professionista sotto inchiesta. Leggiamo così nelle motivazioni in sentenza: “Seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo”.
Dobbiamo concludere che seguendo tale logica interpretativa del “certificato valevole per l’anno successivo” poco importa se il corso di formazione sconfinerà temporalmente dal periodo di formazione determinato – di fatto – dall’entrata in vigore del D.M. 140/2014, ovverosia dal 9 di ottobre 2014 al 9 di ottobre 2015 e così via, in quanto, il credito formativo varrà per l’appunto per il futuro.
Dobbiamo piuttosto sottolineare che, a nostro avviso, il mancato inadempimento dovendosi inquadrare nella disciplina del combinato disposto dell’art. 1129 c.c., commi 8 e 12 e 71 bis disposizioni di attuazione al c.c., per configurare una grave irregolarità tale da giustificare la rimozione dell’incarico di amministrazione dovrà comunque prevedere una valutazione da parte del Giudicante come per tutti i casi di gravi irregolarità. Difatti l’articolo 1129 c.c. prevede che l’amministratore “può essere revocato” e ciò significa che non è automatico che alla violazione della norma segua la revoca, bensì il Giudice sulla base degli elementi fornitegli, apprezzerà la sussistenza nel caso concreto della lesione del vincolo fiduciario tra amministratore e condomini tale da determinare la revoca dell’incarico, traendosi dalla norma un criterio di orientamento e non un parametro esclusivo di verifica. In questo ristrettissimo spazio interpretativo potranno valutarsi le eventuali difese addotte dall’amministratore in difetto di formazione.
Ricordiamo per completezza che l’attività di formazione periodica ricade su tutti gli amministratori Professionisti e nel caso di società dovrà essere svolta dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini.
La formazione periodica prevista per legge dovrà poi essere recepita dall’eventuale associazione di appartenenza del professionista che potrà anche ampliarla come ore e/o modalità di esecuzione. Le associazioni sono, ai sensi della legge professionale 4/2013, “garanti e controllori” della corretta attività professionale dell’iscritto nel rispetto dei codici deontologici e obblighi normativi.
Si auspica per il futuro un intervento legislativo volto allo specifico riconoscimento alle associazioni di categoria degli amministratori di condominio di poteri “disciplinari” per la gestione di particolari casistiche, al momento non disciplinate, quali la maternità e/o la malattia che impediscono all’amministratore la frequenza in tutto o in parte ai corsi di aggiornamento periodici. Ad oggi, per gli amministratori di condominio la valutazione del mancato adempimento formativo innanzi alle suddette situazioni impeditive non potrà che essere valutato dal Giudice adito sulla base dei principi sopra esposti.