[A cura di: Agenzia delle Entrate] La possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus) è disciplinata rispettivamente dagli articoli 14, commi 2-ter e 2-sexies e 16, comma 1-quinquies del decreto legge 63/2013.
Riguardano i crediti ceduti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza statica effettuati sulle parti comuni degli edifici
Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione delle ricordate disposizioni, rispettivamente per il Sismabonus e per l’Ecobonus.
In considerazione del fatto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque (Sismabonus) o dieci quote (Ecobonus) annuali di pari importo, gli stessi provvedimenti prevedono che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote, che sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per consentire, quindi, l’utilizzo in compensazione, tramite F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, con la risoluzione 58/E del 25 luglio 2018 sono istituiti i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle entrate effettuate dagli amministratori di condominio, o dai condòmini incaricati, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
È utile ricordare, infine, che, nel modello F24, nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”.
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.