[A cura di: Ramona Gris – vice segretaria nazionale Appc] Senza dotazione di fibra ottica, i nuovi fabbricati non possono ottenere il certificato di agibilità. La Legge 164 del 2014 ha modificato il testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), introducendo l’articolo 135/bis, che, in generale, è poco conosciuto e poco applicato.
Questo provvedimento stabilisce che tutti gli edifici di nuova costruzione debbano essere provvisti di una infrastruttura multiservizio passiva, collocata all’interno dell’edificio stesso in adeguati spazi, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, fino al raggiungimento di punti terminali di rete. L’obbligo di questa dotazione è allargato anche ai casi di opere edilizie che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, come in una ristrutturazione totale.
La mancata applicazione delle disposizioni della norma, andata a regime dal 1° luglio 2015, determina gravi conseguenze, quali il mancato rilascio, da parte dell’Ente locale, dell’agibilità e la non trasferibilità del bene, oltre ad eventuali cause risarcitorie, che potrebbero essere promosse.
Questa normativa non è applicabile alle vecchie costruzioni, realizzate prima del primo luglio 2015. È da ritenere, tuttavia, che, in caso di ristrutturazione di un impianto centralizzato di ricezione televisiva e satellitare in ambito condominiale, debba essere valutata la possibilità di realizzare un impianto centralizzato multiservizio in fibra ottica, attraverso l’istallazione di un cavo multifibra.
Questo può essere inserito nelle canalizzazioni dell’impianto di antenna e può essere un elemento che valorizza l’unità immobiliare, che viene dotata di un impianto tecnologico, che, nel futuro immediato diventerà un elemento indispensabile nella vita quotidiana e di ciò occorre, fin d’ora, tenere conto. Non è neppure trascurabile l’effetto estetico e la maggiore sicurezza conseguente tale istallazione che eliminerebbe l’invadenza di tante antenne e cavi ammassati lungo le parti comuni dei fabbricati.