[A cura di: Ance Foggia] I parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla superficie obbligatoria di essi. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato (sez. IV, 15 giugno 2018, n. 3702), uniformandosi ad un orientamento giurisprudenziale che si sta sempre più consolidando.
In via preliminare, i giudici hanno ricordato che la Legge 122/1989, c.d. “Legge Tognoli”, ha innovato la disciplina dei parcheggi privati prevedendo:
Pertanto, è possibile affermare che: ai sensi del combinato disposto dell’art. 41-sexies Legge 1150/1942, dell’art. 11 Legge 122/1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Dpr 380/2001, i parcheggi ad uso privato nei nuovi edifici realizzati nella misura di legge sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione; il pagamento di tale contributo è limitato alle superfici a parcheggio realizzate in eccedenza rispetto allo standard minimo di legge.