Se l’addetta alle pulizie vuole la retribuzione da portiere
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda di una lavoratrice – inquadrata con mansioni di addetta alla pulizie – volta ad ottenere da un condominio il pagamento di differenze retributive, sulla scorta dell’asserito svolgimento di mansioni superiori, quali quelle di portiere. Secondo i testimoni escussi, è vero che la lavoratrice fosse presente in condominio anche in orari differenti da quelli contrattualmente previsti, ma ciò non appariva dirimente, in considerazione del fatto che la stessa risiedeva nello stabile!
Di seguito un estratto dell’ordinanza 23049/2012 della Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. L civ., ord. 3.10.2012,
n. 23049
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Rilevato
- che con ricorso per cassazione del 18/19 maggio 2012 D.V. ha impugnato la sentenza del 13 gennaio – 20 maggio 2011, con la quale la Corte d’Appello di Milano aveva respinto il gravame interposto dall’attuale ricorrente avverso la pronuncia di rigetto della domanda di pagamento relativo a pretese differenze retributive, emessa dal giudice del lavoro Lecco (n. 210/2008) nei confronti del convenuto Condominio … di tale città, laddove era stata esclusa la sussistenza dell’asserito rapporto di portierato dal marzo 1981 al 31 dicembre 2004, per difetto di adeguati elementi probatori a sostegno dell’azionata pretesa creditoria e della subordinata richiesta di risarcimento danni a causa della dedotta inabitabilità dell’appartamento condominiale presso cui l’istante alloggiava con la sua famiglia, risultando corrette ad avviso della Corte distrettuale le valutazioni operate dal primo giudicante in base alle acquisite emergenze istruttorie;
- che il ricorso è affidato ad un solo motivo, variamente articolato, con la denuncia di vizio di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. e di violazione dell’art. 116 dello stesso codice di rito, assumendosi che i giudici di merito avevano fondato le loro decisioni sulla scorta di una non corretta analisi delle risultanze probatorie addotte in giudizio dall’attrice, laddove in particolare nel ragionamento seguito dalla Corte distrettuale era rinvenibile traccia evidente dell’insoddisfacente esame di punti decisivi della controversia, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione, essendo infatti incongruenti alla luce delle deposizioni rilasciate in primo grado le conclusioni, cui era pervenuto il giudice di merito rispetto ai fatti verificatisi, ed attesa l’incomprensibilità delle ragioni per cui alcune testimonianze erano state prese in considerazione o comunque ritenute di peso maggiore, ai fini della decisione, rispetto ad altre invece assolutamente ignorate, tenuto soprattutto conto di quanto riferito dai testi F. (e altri), rispetto a quanto invece riferito dai testi B. e D., vecchi amministratori del Condominio, laddove per giunta era stato omesso l’esame del parere professionale reso dell’avv. M., di cui pure al verbale di assemblea condominiale in data 14-12-2004 (cfr. melius pgg. da 15 a 30 del ricorso per la D.V.);
(omissis)
Considerato
- che con il ricorso si censurano in effetti, attraverso la contestata motivazione, le valutazioni in fatto operate dai giudici di merito in ordine alle pretese creditorie e risarcitorie vantate dall’attrice, però con esito negativo;
- che la Corte territoriale ha fondato la sua decisione esaminando le deposizioni rese da B. e da D., precedenti amministratori del Condominio, in relazione alle mansioni disimpegnate dalla ricorrente, osservando poi che i testi (omissis) si erano in effetti limitati a confermare che la D.V. era certamente presente anche in orari diversi da quelli contrattualmente previsti, circostanza pacifica visto anche che la predetta risiedeva nello stabile condominiale, mentre neanche l’inquilina F. aveva saputo fornire utili elementi a sostegno della tesi di parte attrice, le cui allegazioni pertanto non avevano trovato precisi riscontri, nemmeno nelle lettere di assunzione (come addetta al servizio di pulizie secondo l’orario stabilito) risalenti agli anni 1981, 1991 e 2000, laddove poi la concessione in godimento dell’appartamento, con esonero dal pagamento delle spese condominiali, finiva soltanto per riconoscere la disponibilità manifestata dalla lavoratrice, con indubbia reciproca convenienza, mentre d’altro canto nessuna valenza probatoria assumeva il parere professionale reso dall’avv. M.;
(omissis)
- che, dunque, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente alle spese;
(omissis)
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente in 4000 euro per compensi professionali ed in euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.