Mentre cresce – seppur a un ritmo ancora piuttosto contenuto, e più che altro sulla scia di dichiarazioni sporadiche invece che organiche – il dibattito intorno all’eventuale estensione della cedolare secca anche alle locazioni commerciali, Uppi dedica invece un sintetico approfondimento alla circolare n. 31e del 20/4/2018 dell’Agenzia delle Entrate, la quale specifica dettagliatamente la regolamentazione e la decorrenza dell’obbligo delle attestazioni nei contratti di locazione a canone concordato.
Come puntualizzato dall’Unione dei piccoli proprietari immobiliari, di fatto bisogna far inizialmente riferimento al D.M. 16/1/2017 pubblicato in G.U. il giorno 15/03/2017 quindi dal giorno 30/3/2017 tutti gli accordi locali relativi ai contratti di locazione a canone concordato, sottoscritti dalle associazioni Sindacali che tutelano la proprietà e l’inquilinato, devono acquisire tutte le prescrizioni indicate dal suddetto D.M. 16/1/2017.
Dunque, la decorrenza dell’obbligo dell’attestazione (o di assistenza facoltativa) di rispondenza del contenuto normativo ed economico del contratto a canone concordato decorre dalla data dell’accordo sottoscritto: ad esempio Area Metropolitana Fiorentina 20/10/2017, Area Metropolitana Bolognese 9/10/2017, ecc..
I contratti, quindi, sottoscritti con decorrenza precedenti alla data di sottoscrizione degli accordi locali, non hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni del D.M. 16/1/2017.
Nel nostro sito www.uppi.it, di fianco a destra, dove sono indicate le sedi Uppi d’Italia, sono inseriti gli Accordi locali sottoscritti, e sono inseriti, inoltre, i nominativi dei delegati alla firma delle attestazioni o dell’assistenza ai contratti di locazione a canone concordato.