L’utilizzo di un “tronchetto” per bypassare il contatore e non pagare le spese dell’acqua. È l’ingegnoso sistema che aveva escogitato un condomino di uno stabile ligure, a carico del quale, tuttavia, la Cassazione ha confermato la condanna per furto aggravato. Di seguito, un estratto della sentenza 40158/2018.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 40158/2018
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Con sentenza deliberata in data 05/04/2017, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 10/01/2014 con la quale il Tribunale di Massa aveva dichiarato F.N. responsabile del reato di furto aggravato di acqua mediante l’allacciamento fraudolento alla rete idrica.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione F.N., attraverso il difensore avv. …, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (omissis). Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e vizi di motivazione: dalla deposizione del teste V., tecnico della società erogatrice del servizio idrico, è emersa la collocazione di un tronchetto, ossia di una barra di metallo, che andava ad escludere il contatore, ma la testimonianza è stata travisata dalla sentenza impugnata lì dove ha affermato che il condominio dove era ubicato l’appartamento era privo di contatore, tanto più che lo stesso V. aveva riferito di averne omesso la verifica nel corso del sopralluogo.
Il ricorso è inammissibile.
(omissis)
Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha rilevato, sulla scorta della testimonianza del tecnico V., che l’acqua veniva erogata all’interno dell’appartamento dell’imputato escludendo il contatore e, quindi, senza la registrazione dei consumi: al riguardo, la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni del teste, chiarendo come lo stesso avesse riferito che il collegamento attribuito all’imputato era abusivo perché effettuato – attraverso l’apposizione di un “tronchetto”, ossia di una «barra di metallo filettata della lunghezza del contatore, che va ad escludere il contatore» – «in modo tale da bypassare il contatore». Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata è, all’evidenza, immune dal denunciato travisamento, laddove del tutto aspecifico è l’ulteriore rilievo circa l’asserito mancato sopralluogo.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.