[A cura di: Confappi] Gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. In particolare, l’amministratore deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica di ciascun condomino nonché, relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
Le dichiarazioni dei redditi contengono un apposito quadro per la comunicazione dell’amministratore del condominio, il quadro AC nel modello Redditi ed il quadro K nel modello 730, composto da tre sezioni, l’ultima della quale contiene le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.
Alcuni operatori hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC sussista anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell’edificio. Secondo l’Agenzia “poiché dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770 – quadro SY – sezione III, si ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero previsto dal punto b) del comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto attuativo”. Inoltre, i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono già comunicati all’amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
Di conseguenza, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’amministratore può fare a meno di compilare la sezione.