[A cura di: Enzo Rocco segretario nazionale A.L.A.C.] Uno degli aspetti più difficili che l’amministratore di condominio deve affrontare nella sua vita professionale è quello relativo ai lavori straordinari all’edificio. Per poter chiarire i diversi aspetti è opportuno fare il punto all’attualità anche a seguito dei diversi e molteplici interventi – chiarificatori e non – della Suprema Corte.
Il ragionamento non può che prendere le mosse dal dettato normativo di cui all’art. 1126 c.c. il quale testualmente dispone: “Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini quelli che ne hanno l’uso esclusivo, sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
La logica dell’articolo fonda sul concetto di condominio parziario, cioè sull’articolo 1123 III comma c.c. il quale testualmente recita: “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità”.
Detta normativa, come può facilmente vedersi, ha riguardo alle sole spese di riparazione o ricostruzione del lastrico solare e non anche ai danni arrecati all’immobile sottostante. Per tale motivo divideremo queste riflessioni in due parti: la prima che ha riguardo appunto alle riparazioni e la seconda ai danni.
Gli obblighi relativi alla riparazione ricostruzione del lastrico solare fanno capo a chi è condomino al momento in cui l’assemblea li approva.
In primo luogo occorre determinare chi è tenuto al pagamento e per fare ciò occorre fare riferimento all’evento che determina il sorgere delle obbligazioni in condominio. Trattandosi di spesa straordinaria cui i proprietari sono tenuti in virtù dell’obbligo di conservazione della cosa comune ex art. 1123 c.c., per poter compiutamente esaminare il problema dobbiamo suddividere l’analisi a seconda che trattasi di spese ordinarie o di spese straordinarie:
Prima di passare all’esame dei danni da infiltrazioni, occorre esaminare anche un altro aspetto che fino ad oggi era pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza ed era che i due terzi delle spese per la ricostruzione-riparazione cadevano in capo ai condòmini che erano proprietari di immobili ubicati nella colonna d’aria sottostante il lastrico solare interessato. Infatti, con ordinanza n. 11484 del 10 maggio 2017, la Corte di Cassazione per la prima volta ha escluso dal riparto gli immobili in comune che non trovansi al di sotto di detto lastrico. A dirlo con le parole della S.C.: “l’art. 1126 c.c. obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi: tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, si riferisce evidentemente a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condòmini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (Cass. n. 7472 del 04/06/2001 e Cass. 2726 del 25/02/2002)”. Una diversa convenzione necessita dell’unanimità dei condòmini (Cass. 23/12/2011) e può essere presa perché l’art. 1126 c.c. non è compreso tra le disposizioni inderogabili di cui all’art. 1138 c.c..
In virtù di tali premessa la S.C. ha espresso il principio di diritto che detto art. 1126 c.c. va interpretato nel senso che: “I due terzi della spesa sono a carico non di tutti i condòmini, in relazione alle proprietà comuni esistenti nella colonna d’aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del lastrico di copertura”.
Non vi è dubbio che la novità dell’interpretazione causerà indubbi problemi nella sua applicazione pratica. È infatti consuetudine di tutti gli amministratori procedere al riparto della spesa dei due terzi anche in capo a tutti i condòmini in base alla tabella generale detta anche “A” qualora nella proiezione verticale del lastrico vi siano immobili in comune a tutti. Non solo quindi un cambiamento contrario alla consuetudine, ma il principio appena indicato si pone di difficile applicazione in tutti quei casi in cui al di sotto di detto lastrico- terrazzo vi siano solo beni in comune. Si immagini ad esempio un terrazzo che funga da lastrico a dei sottostanti garages di natura condominiale. Ovvero quando la sala condominiale è di un intero piano, ecc. Insomma, forse il nuovo principio dovrà (essendosi in presenza di una pronuncia isolata) aspettare qualche altra conferma prima di potersi ritenere un vero e proprio obbligo.
Per ciò che riguarda i danni da infiltrazione si rinvia invece alla prossima pubblicazione.