[A cura di: Giuseppe Simone – vice segretario nazionale APPC] La novella legislativa n.220/2012 all’articolo 1130 c.c. 1° co., n.10) dispone che l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Rispetto alla precedente formulazione della norma, la novità introdotta dalla riforma del 2012 consiste nell’aver introdotto il termine di 180 giorni per l’approvazione del rendiconto dal termine dell’anno condominialistico.
L’obbligo del rendiconto sussiste nei confronti dell’assemblea e non del singolo condomino, il quale può solo intervenire in sede di assemblea ovvero, in caso di inosservanza dell’obbligo, chiedere in via giudiziale la revoca dell’amministratore. Il rendiconto va presentato anche se l’amministratore sia stato revocato o si dimetta prima della scadenza annuale. In tal caso si tratterà, chiaramente, di un rendiconto parziale.
Il legislatore ha aggiunto altresì l’articolo 1130 bis relativo al rendiconto condominiale. In virtù di tale disposizione, il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.
Quanto alla struttura del rendiconto, esso si compone di:
L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio.
La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
Nella redazione dello stesso, l’amministratore deve con chiarezza e precisione indicare le singole voci di entrata e di uscita, nonché provvedere alla suddivisione delle stesse tra i diversi condòmini in base alle tabelle condominiali. Ѐ fatto obbligo di allegare detto rendiconto all’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, nonché di indicare nello stesso avviso il luogo ed i giorni, immediatamente precedenti quello fissato per l’assemblea, in cui i condòmini, previo appuntamento, possono prendere visione di tutta la documentazione condominiale. In caso di approvazione del rendiconto, le somme portate a debito di ciascun condomino diventano definitive ed immediatamente esigibili.
L’APPC barese allo scopo di formare, promuovere e qualificare l’attività professionale del revisore condominiale, organizza specifici percorsi formativi indirizzati principalmente a professionisti dotati di una formazione ed esperienza pluriennale in materia di gestione condominiale.
Inevitabile aggiungere l’importanza di aggiornare periodicamente le competenze anche in materia di contabilità condominiale. Le relazioni di revisione dei rendiconti condominiali devono essere rispettose dei principi di coerenza, flessibilità e pertinenza con la materia giuridica del condominio che non è – come è noto – un’azienda, né prevede affectio societatis,ma è un soggetto privo di autonomia patrimoniale con una propria specificità e perciò l’attività di revisione deve essere orientata alla verifica di attendibilità rispetto ai fatti reali del bilancio condominiale, valutando la legalità ed evitando di ricorrere ai canoni tipici della revisione dei bilanci societari.