Se un’antenna per la telefonia, posizionata sul lastrico solare di un condominio, ne compromette completamente l’utilizzo, la delibera che ha approvato la sua installazione può essere legittimamente giudicata nulla. È quanto ha confermato la Cassazione con l’ordinanza 24767 dello scorso 8 ottobre 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 8.10.2018,
n. 24767
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Il condominio di via … ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano, confermando la pronuncia del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda della signora M.T. di declaratoria di nullità della delibera assembleare dell’8.06.2011 che aveva approvato, non all’unanimità, l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo.
La corte d’appello, in particolare, rilevava che vi era stata violazione dell’art. 1120, secondo comma, c.c., poiché l’antenna, in ragione delle dimensioni dell’impianto e delle sue caratteristiche, comprometteva l’utilizzo del lastrico solare non solo riguardo alla porzione occupata, ma al bene nel suo complesso, considerando anche gli strumenti, gli elementi accessori e gli spazi che gli stessi occupavano. La corte ambrosiana, inoltre, giudicava inammissibili (perché proposte per la prima volta in appello) e, comunque, infondate, le allegazioni del condominio secondo le quali – con l’accettazione, da parte della sig.ra M.T., della sua quota millesimale del canone versato dalla Vodafone – la stessa avrebbe perso l’interesse ad agire per l’annullamento dell’impugnata delibera condominiale e, sotto altro aspetto, avrebbe ratificato il contratto tra il condominio e la Vodafone.
(omissis)
Il ricorso si fonda su tre motivi.
(omissis)
Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’incidenza effettiva della parte di lastrico occupata dall’antenna, rispetto all’estensione complessiva del lastrico medesimo, recependo acriticamente le valutazioni del giudice di prime cure.
Il terzo motivo va disatteso perché la corte distrettuale ha tenuto conto dello spazio occupato dall’antenna sul lastrico solare ed ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal condominio, detto ingombro, ancorché limitato, fosse sufficiente a compromettere l’utilizzo del lastrico in ragione degli elementi accessori all’antenna, analiticamente indicati a pag. 5, in fine, della sentenza. Il motivo si risolve quindi, in definitiva in una inammissibile contrapposizione dell’ apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla parte a quello operato dal giudice di merito.
Il ricorso va dunque rigettato.
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.100, oltre euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.