[A Cura di: Andrea Tolomelli – presidente AbiConf] Ai sensi del novellato articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, terzo comma, l’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio, contenente specifica indicazione dell’Ordine del Giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima dell’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
Pertanto il Legislatore riformatore ha previsto l’obbligatorietà per la convocazione dell’assemblea di condominio con forma scritta e secondo specifiche modalità circoscritte a:
Ne deriva che diverse forme di convocazioni, quali le e-mail, sono da considerarsi contro legge e potranno costituire motivo di annullamento dell’assemblea di condominio, con tutte le relative conseguenze di legge.
Sul punto esaustivo il Tribunale di Genova del 23 ottobre 2014 al n. 3350 ha sentenziato che:
In tema di avviso di convocazione dell’assemblea, se prima della riforma dell’istituto condominiale intervenuta con la legge n. 220 del 2012 vigeva il principio di libertà delle forme (per cui l’unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo), ai sensi del nuovo disposto dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. l’amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma. Conseguentemente, in caso di comunicazione effettuata dall’amministratore mediante posta elettronica certificata, la stessa può ritenersi validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) siano titolari di PEC (Fattispecie nella quale il Tribunale ha annullato la delibera condominiale per vizio di omessa convocazione di alcuni condòmini, sul rilievo che solo l’amministratore era titolare di PEC, mentre i condomini destinatari dell’avviso di convocazione risultavano titolari di semplice casella di posta elettronica).