[A cura di: Confappi] Nel caso in cui un appalto non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile oggetto dell’intervento, non viene meno per il committente il dovere di custodia e di vigilanza e di conseguenza la responsabilità da cosa in custodia. Inoltre, la responsabilità oggettiva da custodia può concorrere con la responsabilità per colpa per non aver scelto un’impresa in grado di eseguire le opere, per non aver predisposto un progetto e non avere nominato un direttore dei lavori.
Così il Tribunale di Arezzo, che con la sentenza 10 luglio 2018, n. 729 ha condannato i proprietari di un edificio e l’impresa esecutrice a ricostruire una strada vicinale che gli stessi proprietari avevano fatto asfaltare a proprie spese e che durante le piogge ha provocato danni, in particolare l’allagamento della cantina, alla proprietaria di un immobile situato nella stessa strada, che fin dall’inizio si era mostrata contraria all’intervento. Quei lavori – come appurato – hanno determinato un rialzamento delle quote esistenti con la conseguenza che, in caso di pioggia, l’acqua penetra all’interno della cantina che appartiene alla condomina attrice.
Ai proprietari condannati a ricostruire la strada e a risarcire i danni alla condomina si applica l’articolo 2051 del Codice civile, che prevede un’imputazione del danno al custode sulla base del nesso causale fra la cosa (la strada in comproprietà) e l’evento dannoso (l’allagamento). Il Tribunale toscano ha precisato che «il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia» (cfr. in tema, Cassazione 13 gennaio 2015, n. 295).
Il giudice aretino fa inoltre notare come in determinati casi la responsabilità del committente perdura anche nel caso in cui l’opera sia stata materialmente eseguita da un’impresa cui era stato “consegnato” il bene. A tal proposito «... l’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di “neminem laedere”, ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive».
Nel caso specifico i committenti potrebbero essere corresponsabili anche per colpa (articolo 2043 del Codice civile) in quanto, oltre a non predisporre un progetto esecutivo, non hanno nominato un direttore dei lavori, che avrebbe evitato all’impresa costruttrice di commettere gli errori riscontrati.