[A cura di: Italia Concilia] Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 55/17, scaturito da una richiesta del COA di Bologna, ha affermato l’equiparazione, ai fini della pratica forense, della partecipazione alle udienze agli incontri di mediazione. In sostanza, il praticante potrà conteggiare nel numero delle udienze necessarie ai fini della pratica forense, anche gli incontri svolti davanti al mediatore a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (va quindi escluso il primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.
Così ha stabilito il Cnf facendo richiamo ad alcune disposizioni, tra le quali:
Con riguardo alla prova della presenza, il CNF specifica che essa dovrà essere documentata e che saranno ritenute valide, ai fini dell’esperimento della pratica forense, soltanto le presenze realizzate in un procedimento di mediazione effettivamente svolto, escludendo, così, i procedimenti di Mediazione chiusi al primo incontro per mancata adesione della parte invitata al procedimento ovvero per mancato superamento del c.d. primo incontro programmatico.
Gli Organismi di mediazione e i mediatori, ove siano presenti praticanti avvocati, nel fornire le informazioni generali sul procedimento di mediazione, dovranno specificare che i praticanti, nel fornire la prova della loro presenza ai fini della pratica forense, dovranno evitare di porre in essere qualsivoglia atto che possa violare quanto sancito dal D.lgs. 28/2010 in tema di riservatezza del procedimento.
La equiparazione viene invece esclusa in relazione al procedimento di negoziazione assistita.