Il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio è soggetto al tentativo di mediazione civile e commerciale? La giurisprudenza, sul punto, non pare omogenea.
Già il Tribunale di Padova, con un provvedimento del 24 febbraio 2015, aveva ritenuto che per l’azione giudiziale volta alla revoca di un amministratore condominiale la mediazione civile sia condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria.
Il Tribunale di Vasto (ordinanza 4 maggio 2017) ha confermato questa tesi in quanto, in tema di mediazione obbligatoria considera la previsione di cui all’art. 5 comma 4 lett. f D.Lvo n. 28/2010, secondo cui non sono soggetti all’obbligo di mediazione i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, non ostativa all’applicabilità della procedura ai procedimenti per la revoca dell’amministratore di condominio.
Ecco i passaggi logici dei provvedimenti di questo tenore, fondati sul combinato disposto della normativa in vigore e sulla specialità di alcune previsioni: l’art. 5 comma 1 bis D.Lvo 28/2010 stabilisce la mediazione come obbligatoria (condizione di procedibilità della domanda giudiziale) per le azioni relative a controversie in una serie di materie, tra cui quella condominiale. Inoltre, sebbene l’art. 5 comma 4 lett. f del medesimo decreto stabilisca che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applichi nei procedimenti in camera di consiglio (il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio è un procedimento in camera di consiglio), occorre considerare quanto previsto dall’art. 71 quater disp. att. c.c., che elenca espressamente, tra le controversie condominiali soggette a mediazione obbligatoria, quella ex art. 64 disp. att. c.c., concernente la revoca giudiziale dell’amministratore. La prima e la seconda sono norme generali, la terza speciale e perciò prevalente rispetto alle prime due. Conseguentemente, secondo i giudici di merito, la mediazione nel caso di specie torna ad essere obbligatoria.
Con ordinanza n. 1237 del 18 gennaio 2018, la Cassazione Civile si è limitata a statuire relativamente a un problema squisitamente processuale della vicenda sottopostale (le argomentazioni processuali in questo caso sono state sufficienti a respingere il ricorso senza che sia stato necessario esaminare il merito) e ha poi sfiorato, non esaminandolo dettagliatamente, il merito della questione dell’obbligatorietà della mediazione per la revoca giudiziale dell’amministratore con la seguente riflessione: «È vero che l’art. 71 quater disp. att. c.c. precisa che per controversie in materia di condominio ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lvo 28/2010 si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c. (essendo l’art. 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell’amministratore). Per contro, l’art. 5 comma 4 lett. f … D.Lvo 28/2010 è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1 bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico».
Il giudice di legittimità non prende quindi esplicita decisione sul tema, ma lascia probabilmente intendere di non ritenere la mediazione condizione di procedibilità per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.
Quasi contemporaneamente, con decreto del 10 gennaio 2018, il Tribunale di Macerata aderisce alla linea interpretativa dei giudici di merito che lo hanno preceduto, sottolineando l’obbligatorietà della mediazione per la revoca giudiziale dell’amministratore, ancora proprio in virtù della specialità dell’art. 71 quater disp. att. c.c. e del fatto che esso elenchi espressamente, tra le controversie condominiali, quella relativa alla revoca giudiziale dell’amministratore (art. 64 disp.att. cc.).
In conclusione, allora, come dovono regolarsi oggi, in pratica, il soggetto che intende promuovere la revoca giudiziale dell’amministratore (depositare previamente l’istanza di mediazione o no?) e l’amministratore stesso (eccepire il mancato invito in mediazione o meno)?
Purtroppo non resta loro che attendere un intervento che dipani espressamente, definitivamente e chiaramente la questione e che quindi non li costringa a muoversi alla cieca sperando di incontrare casualmente il giudice che propenda per la propria tesi. Nel frattempo, a mio giudizio, al condomino conviene forse seguire la via più prudente, ossia depositare un’istanza di mediazione preso l’Organismo prescelto. L’amministratore non invitato in mediazione potrà proporre questa eccezione sperando di trovarsi di fronte a un giudice che ritiene obbligatorio il tentativo di conciliazione: durante la mediazione egli avrà modo di spiegare le proprie ragioni alla parte istante e di trovare un accordo soddisfacente.