Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell’8 novembre 2018, su proposta del presidente Giuseppe Conte, del Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, ha approvato il regolamento, da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica, che attua il Regolamento UE 517/2014 sugli F-gas. A segnalarlo, tra gli altri, è Mr Dico (www.mrdico.com), che rimarca come il testo definisca le modalità attuative del Regolamento Europeo relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche. In quest’ambito, il Ministero dell’Ambiente viene individuato come autorità competente ad interloquire con operatori e imprese.
Il regolamento inoltre interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese. Vengono individuati organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica e istituita una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni sugli F-gas, stabilendo l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.
Il nuovo regolamento di esecuzione del Regolamento UE 517/2014, più volte sollecitato da gruppi parlamentari, associazioni di categoria e dall’Unione Europea, abroga il Regolamento CE 842/2006.
Tra i più sensibili alla tematica e, inevitabilmente, tra i primi a intervenire sulla questione, gli impiantisti di CNA, per voce del presidente nazionale Carmine Battipaglia: “Va salutata positivamente l’introduzione di strumenti di monitoraggio circa l’uso degli f-gas in maniera da ridurre la possibilità del loro utilizzo da parte degli operatori non certificati salvaguardando diritti ed interessi delle persone e delle imprese che la certificazione l’hanno conseguita sopportando oneri economici e burocratici. Meno positivo prosegue Battipaglia – che per il mantenimento della Banca Dati persone ed imprese certificate debbano versare un diritto di segreteria, che ancora non si sa se sarà annuale o una tantum”.
Secondo gli installatori della CNA, infatti, nel far gestire la Banca Dati alle Camere di Commercio il Ministero dell’Ambiente sta delegando ad un ente terzo un proprio compito specifico. Non si può pertanto pretendere che un servizio che dovrebbe essere pubblico e gratuito sia erogato a pagamento.
Intanto, nel nuovo DPR sono state eliminate alcune criticità del vecchio decreto più volte evidenziate da CNA Installazione Impianti come l’obbligo della redazione di un piano di qualità secondo la norma UNI 10005 previsto dall’allegato A del vecchio DPR 43/2012, ma non dai Regolamenti europei. Da segnalare anche i tempi più congrui (30 giorni) che hanno gli operatori per inserire i dati nella Banca rispetto ad ipotesi circolate in precedenza (5 giorni).
“Un aspetto che non mancheremo di evidenziare – conclude Battipaglia – è quello relativo alla richiesta che fanno diversi enti di certificazione, e che riteniamo assolutamente ingiustificata, del pagamento di un corrispettivo in caso di trasferimento della certificazione delle persone da un ente all’altro. Sono costi che a nostro avviso assumono le caratteristiche di vere e proprie penali”.
Del resto, trattandosi di una certificazione obbligatoria e non volontaria, qualsiasi impedimento alla “portabilità” dei certificati potrebbe configurarsi come una limitazione alla libertà di mercato.