[A cura di: geom. Giorgio Mina – Ape Confedilizia Torino] La figura dell’amministratore è stata prevista fin dai Regi Decreti del 1861, poi regolamentata operativamente con il Codice Civile del 1942; allora chiunque poteva essere nominato amministratore in quanto era un “incarico fiduciario”.
Con la Legge 220/2012 di Riforma del Condominio, l’incarico di “amministratore” è stato disciplinato in modo più ampio e con definite caratteristiche ed obblighi, tra cui quello di dichiarare preventivamente gli oneri delle proprie prestazioni: tutte indicazioni che sono inderogabili pena la nullità della nomina (art. 1129 e 1130 del C.C., ed art. 71bis delle Norme di Attuazione).
Si è reso quindi necessario quantificare l’emolumento che deve essere corrisposto all’amministratore, perché l’onorario dell’amministratore non è un costo, ma una retribuzione che deve essere congrua e dignitosa come prescrive la Costituzione; occorre quindi provvedere ad una corretta valutazione delle prestazioni che necessitano ai condòmini, e poi chiedere agli amministratori di presentare la loro offerta (obbligatoria); perciò necessita conoscere quante e quali sono le caratteristiche dell’amministratore e delle sue prestazioni, per individuarne la congrua valutazione prestazionale ed economica, premesso che non vi sono regole specifiche in merito, e che il tutto è a libera contrattazione tra le parti (D.lgs Bersani n. 223/2006).
Considerato che, oltre l’idoneità prevista per legge dall’art. 71bis delle Norme di Attuazione, la figura dell’amministratore deve basarsi sul principio legale del mandato e sul postulato morale della fiducia; le prestazioni e le incombenze richiedono che la persona espleti l’incarico con competenza, discrezione, rispetto, coscienziosità, integrità, lealtà, dignità, prudenza, efficienza, puntualità, costanza, sicurezza, riservatezza; e che possegga, inoltre, la conoscenza tecnico-legale-amministrativa della materia e della normativa in vigore, che abbia capacità organizzativa ed operativa, disponibilità e forza lavoro di personale, mezzi ed attrezzature idonee all’espletamento dell’incarico. Lo sapevate? È legge!
Tutto ciò premesso, dato atto che l’amministratore ha un incarico professionale comprendente proprie responsabilità civili e penali, si può economicamente suddividere l’emolumento in tre capitoli: legale rappresentanza, compiti amministrativi, compiti operativi; cadauno di questi comporta specificità effettive che si possono così descrivere:
Per quanto predetto, come si può valutare economicamente l’emolumento per spese ordinarie annuali e gestione riscaldamento stagionale con o senza climatizzazione? Esistono e si possono adottare metodi diversi? In linea generale la risposta è affermativa come segue:
a) Valutazione con metodo di calcolo a percentuale di ciascun capitolo (più gli importi sono ridotti, più alta è la percentuale di addebito, e viceversa), spese ed IVA escluse:
Complessivamente un emolumento annuale potrà risultare, dal minimo di soglia, di € 3.685,00 (indicativamente rappresentativo di uno stabile di circa 20-25 unità).
b) Valutazione con metodo di calcolo per unità immobiliare:
Un valore nazionale indicativo della reale prestazione, può essere mediamente considerato per cad. unità immobiliare non inferiore a12-15 €/mese, cui aggiungere spese ed oneri di legge.
c) Valutazione con metodo di calcolo a rimborso orario: qui si apre una prateria di supposizioni, poiché nessuno si è mai interessato a verificare oggettivamente il reale tempo medio minimo “utile e necessario” per amministrare correttamente secondo legge un’unità immobiliare in uno stabile condominiale. Mi sono quindi dilettato con alcuni amici-colleghi in questo studio, chiedendo informazioni a parecchi “colleghi” del settore in varie zone nazionali, chiedendo loro i seguenti dati: quante sono le persone impiegate in ufficio addette all’amministrazione di condomini; quanti condomini sono amministrati dallo studio; quante unità immobiliari sono presenti nei singoli condomini (alloggi, studi vari, uffici, negozi, magazzini, box, posti auto). Da quest’indagine è complessivamente emerso quanto segue: mediamente uno studio attrezzato è composto da 2/3 persone più il titolare, amministra 50/60 condomini rappresentanti circa 2.500/3.000 unità immobiliari, dedica circa 7.000 ore lavoro all’anno: ne consegue un quantitativo di circa 2,5 ore lavoro annue per cad. unità immobiliare.
Economicamente: considerato che un impiegato regolare abbia uno stipendio netto di €/mese 1.200,00 circa, il suo costo orario lordo è di circa 20 €/ora, cui aggiungere i costi dello studio: locazione, spese, attrezzature, programmi, locomozione, tasse, corsi di aggiornamento ecc.; il costo gestionale ammonta complessivamente a 50-60 €/ora circa, cui aggiungere un utile aziendale.
Ne consegue che l’emolumento annuo per cad. unità immobiliare è pari a circa 150-180 €/anno per cad. unità immobiliare, cui aggiungere spese ed oneri di legge.
d) Valutazione con metodo di calcolo parametrico. Detto calcolo considera tre parametri: valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (indicato nella polizza d’assicurazione), preventivo gestionale annuale (deliberato dall’assemblea condominiale), numero di unità immobiliari (indicate nel regolamento di condominio). Riportando in un quadro-tabella tali dati e collegandoli con rette che si intersecano, l’incrocio delle rette indica il valore dell’emolumento.
Verificate più tabelle con casi reali, si è constatato che gli emolumenti derivati corrispondono economicamente alla media degli altri metodi predescritti.
Dall’esame di tutti i vari metodi indicati, si può quindi osservare che, indicativamente e mediamente, l’onere annuale di amministrazione di un’unità immobiliare in condominio corrisponde a: