In quali casi, e a quali condizioni, sia possibile chiedere (e ottenere) la revoca dell’amministratore condominiale. Le migliaia di professionisti che leggono quotidianamente le nostre testate non saranno contenti di saperlo; tuttavia, quello relativo alla sostituzione dell’amministratore è uno dei filoni preponderanti dei quesiti rivolti al servizio di consulenza legale fornito da Italia Casa e Quotidiano del Condominio.
Prova ne è, tra le tante, la mail pervenutaci da un lettore: “Volevo sapere se è possibile revocare il nostro amministratore in quanto lo stesso ha fatto di testa sua un atto transattivo di recupero crediti dai morosi. Praticamente non ha fatto approvare nessuna delibera in assemblea ed inoltre il piano recupero copriva solo in parte il debito”.
Vediamo ora il parere legale fornito dall’avvocato Emanuela Peracchio, di Torino: “Ai sensi dell’art. 1129 cod. civ., tra le gravi irregolarità che suffragano la revoca per giusta causa dell’amministratore, vi è l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; successivamente la norma dispone che costituisce grave irregolarità anche l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio.
Ora, Il lettore non specifica se la transazione sia stata effettuata dall’amministratore in pendenza (o meno) di azione giudiziaria per il recupero del credito contro il moroso. Non emerge, infatti, dalle sue parole alcun elemento per capire se l’amministratore ha operato in via transattiva abbandonando (o meno) una eventuale pendente azione coattiva di recupero credito. In assenza di tali specificazioni è difficile dire se l’amministratore abbia commesso (o meno) una delle gravi irregolarità di cui al citato art. 1129 c.c.
Vi è tuttavia da rilevare che l’amministratore non aveva il potere di accettare e addivenire ad una transazione in assenza del mandato dell’assemblea a tal fine. Si tratterebbe di un atto di mala gestio che mi parrebbe condurre più ad una obbligazione risarcitoria dell’amministratore nei confronti del condominio, per il danno patrimoniale da quest’ultimo subito, che ad una revoca per giusta causa.
Resta ferma ed impregiudicata, in ogni caso, la possibilità per il condominio di revocare l’amministratore, in ogni tempo ed a prescindere dalla giusta causa, con delibera assembleare assunta con il quorum di cui all’art. 1136, comma secondo, cod. civ.: la maggioranza degli interventi che rappresenta almeno la metà de valore dell’edificio“.