[A cura di: avv. Francesco Saverio Del Buono] Cessione ecobonus: la detrazione non è cedibile ad un parente nel caso in cui non vi sia un collegamento diretto con l’intervento che ha dato origine alla detrazione fiscale.
Questo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 56/2018 all’interpello di un contribuente, figlio di un soggetto che aveva effettuato interventi di riqualificazione energetica sia sulle parti comuni sia nelle singole unità immobiliari di un edificio di cui era comproprietario. Con il quesito veniva richiesto se fosse possibile la cessione, a titolo gratuito, dal padre al figlio, del credito d’imposta maturato sulla base di interventi riqualificazione energetica ai sensi dell’art. 1, commi 344 e segg, legge 27.12.2006, n. 296, nonché quali fossero le modalità di cessione ed i termini per effettuare la medesima.
Secondo il contribuente, infatti, tale cessione doveva considerarsi possibile, non essendovi alcun intento speculativo, dovendosi considerare invece come un atto di liberalità visto il rapporto familiare che intercorre tra i due soggetti; peraltro egli sosteneva che, visto il modico valore, fosse sufficiente per la cessione (donazione del credito) una scrittura privata autenticata e registrata.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto, invece, che non è ammissibile la cessione in quanto tale operazione può avvenire solo nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), quali:
Le Circolari 11/E – 18/E hanno inoltre precisato che per soggetti privati destinatari della cessione vanno intesi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, sulla base del parere fornito dalla Ragioneria dello Stato sui saldi negativi alle finanze pubbliche derivanti da una cedibilità illimitata del credito fiscale (ecobonus).
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di quanto chiarito dalle circolari, ha ritenuto che il rapporto di parentela non integri alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, nemmeno nell’ipotesi in cui vi sia donazione dal padre al figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto degli interventi. Anzi, in quest’ultimo caso l’acquirente del bene potrà usufruire, salvo diversa pattuizione delle parti, della quota di detrazione non ancora fruita dal cedente (si ricorda che la detrazione viene suddivisa in dieci rate annuali di parti importo), e pertanto non può esservi cessione tra colui che dona e chi acquista la proprietà.
La risposta dell’Agenzia si conclude precisando che per parti comuni di edificio devono intendersi le parti comuni a più unità immobiliari e non semplicemente alle singole unità con una pluralità di comproprietari, come in questa fattispecie. Pertanto, gli interventi effettuati dovevano ritenersi realizzati sulle singole unità immobiliari, per le quali all’epoca non era prevista la cessione della detrazione (possibilità introdotta dal 1° gennaio 2018), e di conseguenza la cessione non sarebbe stata comunque ammissibile.