[A cura del dott. Andrea Tolomelli, presidente nazionale AbiConf] Le tematiche della videosorveglianza e della registrazione nell’ambito degli spazi comuni e/o dei consessi assembleari sono recentemente tra le più dibattute anche in considerazione della progressiva diminuzione delle spese per tali impianti a seguito del progredire della tecnica. Occorre, però, ricordarsi che, l’installazione di tali impianti riguarda necessariamente gli interessi di più persone nella nota contrapposizione tra le ragioni di tutela delle persone e dei beni, comuni ed individuali, con il diritto alla riservatezza degli individui.
Per quanto attiene alla Videosorveglianza, l’installazione di impianti deve ritenersi generalmente consentita anche a seguito della riforma dell’istituto del condominio, che ha dedicato un apposito disposto alla tematica nell’ambito del nuovo articolo 1122 ter. c.c., a mente del quale: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 c.c.”. Pertanto, l’assemblea dei condòmini con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio potrà deliberare l’installazione di un impianto di videosorveglianza.
Tali impianti dovranno essere, a pena di nullità della delibera per eventuale contrarietà alla legge, conformi alle norme di tutela della privacy, in particolare per quanto attiene alla osservazione e conservazione dei dati. Sarà pertanto opportuno che, l’assemblea, contestualmente alla delibera di installazione, nomini un responsabile del trattamento dei dati e un responsabile alla manutenzione dell’impianto codificando un sistema di “estrazione del dato” che garantisca la riservatezza dei condòmini e dei loro aventi causa, e individui i soggetti che hanno la possibilità di accedere all’impianto e ai dati, opportunamente solo a seguito della presentazione di denuncia di reato alla Pubblica Autorità. Le aree ove sono installate le telecamere, inoltre, dovranno essere opportunamente segnalate da appositi cartelli di avviso nei quali dovrà essere indicato il riferimento del soggetto responsabile del trattamento dei dati.
Occorrerà, pertanto, correttamente contrattualizzare questi rapporti (con il responsabile del trattamento dei dati ed il manutentore dell’impianto) stabilendo corrispettivi a “canoni” generali per la reperibilità ed assistenza e “gettoni a chiamata” per gli interventi di assistenza ed estrazione dei dati da parte della società incaricata.
Così facendo si garantiranno condòmini, loro aventi causa e terzi che hanno occasione di accedere alle parti comuni in ordine al reperimento delle immagini solo innanzi a fatti gravi che costituiscono reato; il condizionamento sarà cosi circoscritto al necessario ed alla sola ipotesi in cui venga effettivamente sporta denuncia alla Pubblica Autorità.
Va quindi posta estrema attenzione al servizio di manutenzione e controllo dell’impianto, in quanto il malfunzionamento dello stesso può assurgere a fonte di responsabilità per il condominio a seguito di danneggiamenti o furti nelle proprietà private; vedi a tal proposito la recente sentenza del Tribunale di Latina (II sezione civile del 20 settembre 2018) che ha ritenuto che, qualora il sistema di videosorveglianza risulti inadeguato o malfunzionante, il condominio risponde dei danni conseguenti al furto subito da un condomino, qualora lo stesso sia anche custode dell’impianto, tenuto alla sua conservazione e tenuto a sopportarne le spese di manutenzioni.
Per quanto attiene ad impianti di videosorveglianza privati nell’ambito di stabili in condominio il Tribunale di Avellino – sezione I – con sentenza del 30 ottobre 2017 ha affermato che l’installazione di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell’incolumità fisica personale e familiare , purché non violi, nell’ambito del necessario bilanciamento de operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale il diritto alla riservatezza di soggetti terzi (nel caso di specie si trattava di telecamera puntata sul vialetto comune che consentiva l’accesso alle diverse abitazioni, senza che fosse stato provato che la telecamera fosse in grado di riprendere le altre abitazioni private).
Precedentemente ed in maniera più restrittiva il Tribunale Trani del 28 maggio 2013 ha ritenuto che il condominio edilizio è un luogo in cui i singoli condòmini non sono obbligati a sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza, seppure per il fine della sicurezza del condomino che videoriprende, e ritenuto, altresì, che nell’ottica del cd. balancing costituzionale, anche qualora la videoripresa di sorveglianza e tutela non può essere sostituita da altri sistemi di sicurezza e tutela, è pur sempre necessario che la videoripresa non comprometta la riservatezza degli altri condòmini, offrendo loro un baricentro in cui i contrapposti interessi possano essere salvaguardati; l’istallazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all’interno di edifici in condominio e loro pertinenze (ad es., posti-auto, box) richiede, comunque, l’adozione di cautele tecniche adeguate a tutela dei terzi: in particolare, l’angolo visuale prospettico, lineare ed aereo, delle riprese deve essere rigorosamente commisurato agli spazi, alle distanze, alle angolazioni, agli effetti magnetici e sonori, alle immissioni, alle luci, pertinenti al bene goduto dal condomino installatore, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni o antistanti l’abitazione degli altri condòmini, fermo restando che, per legittimare la videosorveglianza, è, comunque, sempre necessaria la preventiva cd. valutazione di proporzionalità.
Relativamente alla Registrazione dell’assemblea di condominio va da subito enunciato il principio di ordine generale espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18908 del 2011, in virtù del quale: ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici accetta il rischio di essere registrato.
Il vademecum del Garante – Il Condominio e la Privacy – afferma espressamente che l’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti e la documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti. Il consenso dei condomini dovrà dunque essere scritto ed a seguito di idonea informativa. A tal proposito, il Tribunale di Roma, in una recente sentenza – la n. 13692 del 3 luglio 2018 – ha avuto modo di osservare che la registrazione di un assemblea di condominio senza il consenso informato dei partecipanti è da ritenersi illegittima.
A tal proposito si evidenzia come alla videosorveglianza – oggetto del citato provvedimento del Garante della Privacy – possa essere assimilata la mera registrazione. Anche il Tribunale di Roma nella citata sentenza ha seguito tale analogia.