[A cura di: Confappi-FNA] Con la Risoluzione 84/E del 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla cessione del credito derivante da interventi che puntano alla riqualificazione energetica degli edifici e, allo stesso tempo, alla riduzione del rischio sismico. È stato chiesto all’Agenzia da quale momento diventi utilizzabile il credito da parte del cessionario e, se per il suo utilizzo sia necessaria preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente. E ancora, se per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione debbano essere rispettate specifiche formalità. In particolare, se l’atto di cessione redatto in forma scritta rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. Va ricordato che gli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 stabiliscono, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, comunica all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’amministratore, inoltre, è tenuto a consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate. È bene ricordare che il mancato invio della comunicazione da parte dell’amministratore all’Agenzia delle Entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.
Riguardo al primo quesito, l’Agenzia spiega che «il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia. Le modalità da seguire per la corretta cessione del credito sono state, dunque individuate nei predetti provvedimenti, prevedendo una procedura di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei condomini che vi provvedono attraverso l’amministratore del condominio o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato».
L’Agenzia ha osservato come non sia rilevante la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. Detto ciò «ai fini dell’imposta di registro, si ritiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione». Di conseguenza, non sono soggetti all’obbligo di registrazione gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute” (cfr. articolo 5 della Tabella, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).
Infine, l’Agenzia ha precisato che «l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. (…) 5 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica” (cfr. Circolare del 10 giugno 1986 n. 37, parte n. 4)»