Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione. È uno dei principi di diritto richiamati dalla Cassazione nell’ordinanza 33038 del 20 dicembre 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 20.12.2018,
n. 33038
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N.B. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza 3 febbraio 2017, n. 137/2017, resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Pescara emessa il 15 ottobre 2015 e cosi respinto l’impugnativa della delibera del 29 ottobre 2014 del Condominio …, avanzata dal condomino N.B..
L’intimato Condominio … non ha svolto attività difensive.
Le ragioni dell’impugnazione della deliberazione assembleare del 29 ottobre 2014, di approvazione del rendiconto 2013, poggiavano sulla mancata allegazione del registro contabile, del riepilogo finanziario e della nota esplicativa della gestione, nonché sull’inesatta attribuzione al N.B. della quota di contribuzione pari ad euro 2.941,30 (somma peraltro poi rideterminata in euro 1.526,03 in forza di accordo fra le parti del 19 dicembre 2014 intervenuto nel corso del procedimento di mediazione). Il Tribunale di Pescara affermò che l’amministratore aveva posto a disposizione dei condòmini tutta la documentazione contabile relativa all’anno 2013. La Corte d’Appello ha ribadito che la lettera di convocazione avvertiva che “l’intero carteggio contabile è a disposizione di tutti i condòmini per eventuale consultazione, nei giorni di apertura dello studio e previo appuntamento”. La Corte di L’Aquila ha poi ritenuto del tutto inconferente l’avvenuta revoca giudiziale dell’amministratore, in quanto fondata su fatti diversi (non aver dato notizia all’assemblea di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio). (omissis).
Il primo motivo di ricorso di N.B. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 342 c.p.c., nonché degli artt. 1130 bis e 1713 c.c. in relazione al diritto all’informazione ed alla mancata verifica del rendiconto.
Osserva il ricorrente che il primo motivo di appello atteneva piuttosto al difetto di contenuto del rendiconto, quanto al registro contabile, al riepilogo finanziario ed alla nota esplicativa della gestione. Su tale motivo di appello la Corte di L’Aquila non si sarebbe pronunciata.
(omissis)
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonché degli artt. 1130 bis, 1710 e 1713 c.c., in relazione agli obblighi di diligenza, completezza e veridicità in sede di rendiconto. In subordine viene censurata l’omessa valutazione di un fatto decisivo. La censura attiene all’omessa pronuncia o all’omesso esame relativi alla questione della mancata notizia in merito al decreto ingiuntivo promosso contro il Condominio nell’anno 2013.
(omissis)
Quanto al primo motivo, va premesso che la sussistenza di un vizio di annullabilità della delibera condominiale comporta la necessità di espressa e tempestiva domanda “ad hoc” proposta dal condomino interessato nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell’assemblea dei condòmini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria “causa petendi”, che rende nuova, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiesta di annullamento di una delibera dell’assemblea per un motivo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio, e che allo stesso tempo impedisce al giudice la dichiarazione di annullamento della deliberazione dell’organo collegiale per un motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie diverso da quello indicato dalla parte (omissis).
Ne consegue che la prospettazione in domanda, e poi come motivo di appello, di una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del rendiconto condominiale ex art. 1130 bis c.c. (disposizione introdotta dalle legge n. 220 del 2012 ed entrata il vigore il 18 giugno 2013), perché non composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, obbliga il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), a prendere in esame il profilo oggetto di doglianza. Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente io scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato.
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.
Il lamentato difetto di attività del giudice di secondo grado è riscontrato, allora, nel fatto che la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila non abbia pronunciato sulla devoluta censura ragione di illegittimità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto mancante di registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica, ovvero su uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello.
(omissis)
Il terzo motivo di ricorso va accolto. La Corte d’Appello ha affermato che la vicenda della transazione intervenuta nel 2013 col creditore del Condominio e del successivo decreto ingiuntivo intimato a quest’ultimo (vicenda che aveva portato pure alla revoca dell’amministratore), risultava “inconferente” ai fini considerati nell’impugnativa del rendiconto, giacché fondata su “fatti del tutto diversi”. Il motivo di doglianza del ricorrente attiene tuttavia alla denuncia della mancata contabilizzazione del debito verso l’appaltatore, oggetto dapprima di transazione e poi di decreto ingiuntivo, sicché i giudici del merito dovevano verificare, ai fini della validità della delibera di approvazione del rendiconto, se la contabilità era stata tenuta dall’amministratore in maniera da rendere intelligibile ai condòmini la relativa voce di spesa.
(omissis)
Devono, in definitiva, essere accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso e rigettati il secondo ed il quarto motivo, rimanendo assorbito il quinto motivo. (omissis).
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il quarto motivo, dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.