Nel giro di 20 anni – a partire, cioè, dal 1998 – le detrazioni fiscali per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione (e poi di efficientamento) in ambito residenziale hanno indotto quasi 18 milioni di interventi che hanno interessato più della metà delle abitazioni italiane. Ma se del peso degli incentivi sugli investimenti di settore è spesso oggetto di analisi ed approfondimenti (si veda Ristrutturazioni ed efficienza in condominio: il peso dei bonus fiscali) non tutti, forse, ricordano l’iter normativo e i progressivi aggiustamenti, in termini percentuali e di durata, che hanno caratterizzato queste misure.
Li ripercorriamo, di seguito, attraverso quella parte del report “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione”, realizzata dal servizio studi della Camera dei Deputati (Dipartimenti Ambiente e Finanze) e diffusa a fine 2018.
Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica dispiegano i propri effetti nel mercato rispettivamente dal 1998 e dal 2007 e la loro applicabilità è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, nonché di modifiche che hanno inciso sulle aliquote, sui limiti massimi di spesa, sulle categorie di interventi agevolabili. Le leggi di bilancio 2017 e 2018, oltre a prorogare l’applicazione delle detrazioni per i rispettivi anni, hanno introdotto importanti innovazioni con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, i cui effetti allo stato non è risultato possibile quantificare in forma disaggregata, ma che sono compresi nel volume complessivo degli investimenti incentivati. Considerato il breve lasso di tempo trascorso da quando sono stati introdotti e tenuto conto della complessità degli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico, si ritiene peraltro che i nuovi incentivi non abbiano ancora espresso la loro completa potenzialità.
La legge di bilancio 2018, inoltre, ha introdotto una detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, in merito alla quale il documento non fornisce indicazioni disarticolate sulla dimensione dell’investimento attivato per indisponibilità di informazioni di dettaglio. Anche questa attività è, tuttavia, ricompresa nella valutazione complessiva degli investimenti incentivati.
Dalle stime elaborate dal CRESME nel documento emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2018, 17,8 milioni di interventi, ossia – considerando che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo – oltre il 57% delle abitazioni italiane stimate dall’ISTAT (31,2 milioni). In venti anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 292,7 miliardi di euro.
Il dato a consuntivo per il 2017 indica un volume di investimenti pari a 28.106 milioni di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.724 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 24.382 milioni di euro per il recupero edilizio.
Le previsioni per il 2018, sulla base delle dinamiche registrate nei primi otto mesi dell’anno, indicano un volume di spesa complessivo superiore ai livelli del 2017, con 28.587 milioni di euro, imputabili per 3.549 milioni di euro alla riqualificazione energetica e per 25.038 milioni al recupero edilizio.
I dati del 2017 e del 2018 confermano che le misure di incentivazione hanno attivato importanti volumi di investimenti a partire dal 2013, in corrispondenza della maggiorazione delle aliquote.
L’analisi territoriale, svolta sulla base dei dati regionali relativi agli importi dei lavori portati in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi, mostra nel confronto tra le dichiarazioni del biennio 2016-2017 e quelle del biennio 2010-2011, un aumento degli importi dei lavori portati in detrazione del 85%. Sulla base di tali dati, si conferma, da un lato, un maggiore utilizzo degli incentivi nelle regioni del Nord e del Centro rispetto a quelle del Mezzogiorno e, dall’altro, che l’incremento del ricorso agli incentivi è più significativo nel Mezzogiorno (con tassi di crescita del 117% al Sud e del 126% nelle Isole) anche se l’ammontare delle detrazioni nel biennio rappresenta nell’insieme il 13,9% dei 12,4 miliardi di euro totali, con il 34.3% della popolazione.
Gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno avuto e continuano ad avere un rilevante impatto sull’occupazione: nel 2018 le stime riguardano 426.745 occupati, dei quali 284.497 diretti e 142.248 nell’indotto. I 202,4 miliardi di euro attivati dagli incentivi nel periodo 2011-2017 hanno attivato oltre 2 milioni di occupati diretti nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione energetica e 1 milione di occupati indiretti nelle industrie e nei servizi collegati.
La stima dell’impatto sulla finanza pubblica delle misure di incentivazione fiscale attivate nei venti anni che vanno dal 1998 al 2018, elaborata dal CRESME, evidenzia, a fronte di minori introiti conseguenti alla defiscalizzazione e stimati in 137,3 miliardi di euro, un gettito fiscale e contributivo in base alla legislazione vigente, per i lavori svolti, pari a 110,8 miliardi di euro, con un saldo totale negativo in venti anni di 26,5 miliardi di euro, pari a 1,25 miliardi di euro medi annui dal 1998 al 2018.
Considerando, però, che lo Stato incassa i proventi spettanti nell’anno di esecuzione dei lavori e distribuisce le detrazioni fiscali (il mancato gettito) nell’arco dei successivi dieci anni, l’introduzione di ulteriori elementi di natura finanziaria basati sull’attualizzazione dei valori precedentemente esposti modificherebbe il saldo generando un risultato negativo in venti anni di -2,6 miliardi di euro (130 milioni di euro all’anno).
Un ulteriore approfondimento dell’analisi, che prende in considerazione, da un lato, i minori introiti per lo Stato legati agli interventi di efficientamento energetico (minori imposte sui consumi di energia) e, dall’altro, la quota di gettito per lo Stato derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati (quota ricavata dalla Matrice di contabilità sociale, pur considerata in forma prudenziale), determina un saldo positivo per lo Stato di 8,8 miliardi di euro.
Allargando, poi, il campo della valutazione a tutti gli attori che rivestono un ruolo nel sistema in cui si inseriscono le agevolazioni, ossia Stato, famiglie e imprese, si delineerebbe, nel periodo 1998-2017, un saldo positivo per il sistema Paese valutabile in oltre 23,5 miliardi di euro.
Il saldo per lo Stato di circa 8,8 miliardi di euro deriva dall’incremento del gettito (positivo), dai flussi derivanti dalle detrazioni (negativi), dalle maggiori entrate derivanti dalla Matrice di contabilità Sociale (positive) e dal minor gettito fiscale sui consumi energetici (negativo).
Per quanto riguarda le famiglie, o più correttamente gli investitori, il risultato “negativo” di -224,5 miliardi di euro è conseguente al saldo tra l’investimento effettuato (negativo), le detrazioni fiscali (positive) e il risparmio sulle bollette energetiche (positivo).
Le imprese e il fattore lavoro vantano un saldo positivo di +239,2 miliardi di euro quale risultato di un fatturato (positivo), all’interno del quale sono compresi i compensi e le retribuzioni per gli occupati delle imprese stesse, nonché le imposte e gli oneri sociali sostenuti dalle imprese e attribuibili agli incentivi fiscali (negativi).
Oltre a quanto precedentemente evidenziato, come si è già rilevato nelle precedenti edizioni, nella stima dell’impatto delle detrazioni andrebbero considerati ulteriori aspetti importanti, che allo stato attuale appare complesso quantificare. Si tratta in particolare: degli effetti in termini di emersione dei redditi e dell’occupazione “irregolare”; della riduzione delle emissioni di CO2 prodotta dalla riduzione dei consumi energetici; della valorizzazione del patrimonio immobiliare, in termini di decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi.
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.
La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) il nuovo articolo 16-bis. Tale disposizione ha confermato non solo l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione dell’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.
Con l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:
Le leggi di stabilità e di bilancio degli anni 2014-2018 hanno prorogato per i rispettivi anni la misura della detrazione al 50 per cento e il limite di spesa massima agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare. (Da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, ndr.).
Si ricorda che gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR sono:
Sono state, inoltre, prorogate la misura della detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per quanto concerne la detrazione per l’acquisto di mobili, le relative spese possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro. Infatti, la disposizione della legge di stabilità 2014, che prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, è stata abrogata dall’articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014. La legge di stabilità 2015 ha, inoltre, statuito che le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.
In aggiunta alla proroga del c.d. bonus mobili ed elettrodomestici legato ad una ristrutturazione edilizia (detrazione del 50 per cento per acquisti nei limiti di 10.000 euro), la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 75) ha previsto una nuova detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel solo anno 2016 fino a 16.000 euro, per le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con la circolare 7/E del 31 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di applicazione dell’agevolazione. La legge di bilancio 2017 non ha invece prorogato al 2017 la detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie.
Infine, la legge di bilancio 2019 dispone la proroga al 2019 della possibilità di avvalersi della detrazione al 50 per cento per ‘’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto importanti novità con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Infatti, oltre a prorogare la misura maggiorata del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, è stato stabilito che la detrazione fosse ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un provvedimento dell’8 giugno 2017.
Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-quater) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell’85 per cento (in relazione al passaggio di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Le detrazioni spettano all’acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio. Queste nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali sopra indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio). Si segnalano, infine, le guide dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata al mese di febbraio 2018) e sul bonus mobili ed elettrodomestici (aggiornata a gennaio 2018).
Sempre in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione del territorio, si segnala che la legge di bilancio 2019 prevede inoltre la proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5.000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:
a) la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:
i) le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
ii) le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi, la disposizione rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).
L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2019) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell’IRPEF e dell’IRES (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
Le norme che hanno introdotto l’agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.
La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.
Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14), nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013, ha elevato la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevedeva l’applicazione della detrazione d’imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall’entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. È istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (art. 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La lettera b) del comma 139 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).
La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ha inoltre previsto due ulteriori tipi di spese agevolabili:
La legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 74, lettera a) della legge n. 208 del 2015) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed ha inoltre previsto un ulteriore tipo di spese agevolabili: l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88). È stata, altresì, prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (comma 87).
La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016.
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Con la legge di bilancio 2018 la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati (rimanendo esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari), con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è stata estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (articolo 14, comma 2-ter), con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Con la circolare 11/E del 18 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018.
Il disegno di legge di bilancio 2019, da ultimo, prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine previsto per avvalersi della detrazione d’imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000, nonché la detrazione prevista al 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). (Tali misure sono state effettivamente confermate nella Legge di Bilancio, approvata dopo la pubblicazione del presente dossier, ndr.).
Oltre all’esame dei vari provvedimenti normativi che si sono succeduti nel corso degli anni, il Parlamento, nel corso delle ultime legislature, ha svolto un’intensa attività di indirizzo in relazione alla materia delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.
Tale attività di indirizzo si è svolta non solo nell’ambito dell’esame degli ordini del giorno ad alcuni dei provvedimenti succitati, ma anche nelle competenti Commissioni parlamentari, che hanno approvato risoluzioni. Alcune di tali risoluzioni sono peraltro intervenute nell’ambito del dibattito che ha caratterizzato negli anni la proroga e la stabilizzazione degli incentivi, o la loro estensione a specifici ambiti quali l’adozione di misure antisismiche, impegnando il Governo all’adozione di norme in tal senso.
Relativamente agli atti di indirizzo della XVII legislatura, si ricorda la risoluzione n. 8-00014, approvata dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente) nella seduta del 26 settembre 2013, con cui le Commissioni hanno impegnato il Governo a dare stabilità all’agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dal decreto-legge n. 63 del 2013, per un verso, mantenendo la differenza di 15 punti percentuali fra la predetta agevolazione fiscale (cd. ecobonus) e quella riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e, per l’altro, ampliando i soggetti fruitori dell’agevolazione medesima. Analoghe sollecitazioni erano contenute nella risoluzione n. 7-00003, approvata dalla Commissione ambiente, nella seduta del 15 maggio 2013.
Le Commissioni parlamentari hanno avuto modo di esprimere orientamenti in tal senso anche in occasione dell’esame del Documento di economia e finanza (DEF) e dei relativi allegati, recanti lo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas-serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in sede europea e internazionale, e i relativi indirizzi predisposti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 10, comma 11 (c.d. “Allegato Kyoto”).
Da ultimo, si segnala che in occasione dell’esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza del 2018, la VIII Commissione (Ambiente), nella seduta del 10 ottobre 2018, nelle premesse del parere favorevole espresso sul documento, ha rilevato “l’opportunità che nel prossimo disegno di legge di bilancio si stabilizzino a regime, come indicato nella Nota di aggiornamento, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione, risparmio ed efficienza energetica (cd. ecobonus) e per l’adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), che si sono rivelate efficaci misure anticicliche”.