Due problematiche di carattere condominiale. E i due relativi pareri espressi dal commendator Salvatore Mandurino, amministratore condominiale in Taranto.
D. Sono proprietario di un appartamento al primo piano di un condominio composto da 7 alloggi. L’ingresso di questo condominio consiste in un androne-passo carrabile con 3 portoni. Il primo, che dà sul marciapiede, è di legno; il secondo, all’interno dell’androne, ad una distanza di circa 1,5 metri dal primo, è in vetro; il terzo, sempre con vetrate, porta al cortile con garage, e dista circa 7 metri dal secondo. Fino ad ora il primo portone è stato aperto di giorno e chiuso dalle ore 19,30 di sera in avanti. Il secondo portone permette l’accesso ai piani e viene aperto ogni qualvolta qualcuno deve entrare. Il terzo portone si apre solo in caso di necessità per accedere al cortile. Nel 2016 sono state installate le valvole termostatiche all’interno degli appartamenti e, da consuntivo 2016 a 2017, le spese di riscaldamento relative al mio appartamento sono aumentate del 50%. Segnalo che il mio alloggio è situato al primo piano, proprio in corrispondenza dell’androne di ingresso. Per questo ho richiesto agli altri proprietari l’accortezza di mantenere chiuso il primo portone anche di giorno. L’obbiettivo della mia richiesta era quello di limitare sbalzi termici e di conseguenza eccessivi consumi e spese di riscaldamento. In prima battuta, mi è stato risposto che la mia richiesta non poteva essere accolta per una probabile e non accertata instabilità del suddetto portone in legno. In questi giorni, però, il portone è stato sistemato (tra l’altro senza preventiva comunicazione) ma, nonostante ciò, il portone non viene chiuso e l’amministratore ha riferito che questo argomento verrà messo all’ordine del giorno nella prossima assemblea. Sulla scia di quanto sopra, vi chiedo: è possibile che una richiesta cosi semplice sia di cosi difficile accoglimento? È possibile che io non abbia il diritto di evitare delle spese in più? Confido in un vostro aiuto al fine di ottenere la chiusura del portone (nel periodo autunno-inverno dal 15-10- al 15-04) senza dover aspettare il trascorrere di altri mesi freddi.
R. Dall’esame del quesito, effettivamente la questione può essere risolta solo con una norma da inserire nel regolamento condominiale (Art. 1138 c.c. – Regolamento di Condominio), ove esistente trattandosi di edificio forse non superiore a 10 condòmini; o con una delibera assembleare che generi una norma circa l’uso della cosa comune.
Si suggerisce, in primis, al reclamante di formalizzare all’amministratore dell’edificio la richiesta di convocare assemblea inserendo questo punto tra gli argomenti all’ordine del giorno per la valutazione complessiva della situazione, e con l’avvertimento che, in difetto di provvedimenti assembleari, adirà le vie legali per la tutela dei suoi interessi nell’ente condominiale.
D. Vorrei avere un’informazione riguardo ad un caso comune a molti condòmini: in caso di rumori molesti, l’amministratore, che so che non può intervenire direttamente in liti tra vicini, è però tenuto, dietro nostra richiesta, a fornire la documentazione riguardo al regolamento condominiale recante le informazioni vigenti in quel condominio su fasce orarie e i tipi di rumori permessi e vietati, in occasione di lavori di ristrutturazioni? Ogni condominio ha indicate nel proprio regolamento queste informazioni? Se sì, che cosa rientra tra i doveri dell’amministratore? Fornire gli orari ai richiedenti? Appenderli n bacheca? Farlo presente ai molestatori? Oppure è sua discrezione appendere foglietto e/o fornirmi regolamento a riguardo? Posso inviare una raccomandata all’amministratore per omissione nel caso continui a fare l’indiano? E in caso contrario, a chi devo fare riferimento per conoscere le norme sui rumori, fasce orarie di riposo e lavori?
R. La questione rumori nella vita condominiale è una cosa soggettiva in quanto il rumore può essere di disturbo per qualcuno e non per altri. Preliminarmente è necessario un controllo del rumore rivolgendosi ad appositi organismi (ARPA) o consulenti specializzati in acustica. Accertato che il rumore sia fastidioso, intollerabile ed inaccettabile, il soggetto disturbato potrà inoltrare una diffida al disturbatore e, nel persistere, procedere con una denuncia alle Forze dell’Ordine (articoli 659 – 660 del Codice Penale).
Detto ciò, il condomino ha diritto ad avere la copia del regolamento condominiale, ove esistente, richiedendola all’amministratore anche verbalmente e formalizzandosi nel caso di rifiuto. Avvisi in bacheca o altro lasciano il tempo che trovano.