In quest’estratto della sentenza n. 4681/2019, la vicenda di un amministratore che distraeva fondi dal conto corrente condominiale per farli confluire sul suo conto personale. E le ragioni per cui la Cassazione ha confermato la condanna a suo carico.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 4681/2019
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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 14.6.2016, il Tribunale di Milano aveva dichiarato G.S., in atti generalizzato, colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata commesso in data 21.7.2011 (per essersi appropriato di una somma di entità rilevante appartenente al condominio sito in …, che amministrava).
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione denunziando i motivi che saranno successivamente enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
(omissis)
Il ricorso è integralmente inammissibile.
(omissis)
2. Con il primo motivo, l’imputato lamenta violazione dell’art. 646 c.p. e vizi di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, travisamento della prova quanto alla responsabilità dell’imputato, insussistenza degli elementi costitutivi del reato, violazione dell’art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p. (la Corte d’appello avrebbe condiviso e reiterato le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di condanna emessa dal Tribunale, senza valutare i motivi di appello; l’assunto che ha portato alla conclusiva affermazione di responsabilità per appropriazione della somma di euro 24.500 sarebbe del tutto sfornito di prova e comunque oggetto di travisamento; sarebbe all’uopo irrilevante il valorizzato disordine contabile; nulla dimostrerebbe l’indebita interversione del possesso dei predetti titoli; l’intervenuta assoluzione parziale, limitatamente all’importo di euro 9121,78, smentirebbe decisivamente il teorema accusatorio; difetterebbe comunque l’elemento soggettivo del reato).
2.1. Il motivo, riguardante l’affermazione di responsabilità, reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privo della specificità necessaria ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (omissis), e, comunque, manifestamente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la contestata statuizione, valorizzando incensurabilmente gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, nonché le plurime circostanze riepilogate a f. 7 s. della sentenza impugnata, elementi dai quali era risultato che sul c.c. personale dell’indagato erano confluiti senza documentate giustificazioni importi prelevati dal c.c. condominiale, in particolare due assegni circolari intestati allo G.S. e dallo stesso incassati e versati direttamente in data 21.7.2011 sul proprio c.c. di importo pari ad euro 24.500; lo stesso importo era stato utilizzato dallo G.S. per sottoscrivere un investimento mobiliare (cfr. f. 4 della sentenza di primo grado).
In particolare, alla Corte di appello è motivatamente apparsa implausibile la giustificazione, reiterata in ricorso, secondo la quale l’amministratore avrebbe durante l’espletamento dell’incarico incamerato solo formalmente i propri compensi, in realtà materialmente non incassati (ed incassati ex post, solo a mandato cessato, incamerando le somme portate dai titoli de quibus) per favorire il condominio che versava in stato di sofferenza finanziaria: in realtà, lo G.S. aveva emesso tempestivamente fattura per i propri compensi, ed il presunto “sacrificio” dell’imputato avrebbe comportato non soltanto il mancato incasso di quanto di sua spettanza, ma l’ulteriore carico fiscale derivante dall’avvenuta emissione, per ogni esercizio, della relativa fattura, con i conseguenti oneri fiscali.
(omissis)
5. Con il quarto motivo, l’imputato lamenta violazione degli artt. 69 e 133 c.p. e vizi di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle attenuanti concorrenti ed alla quantificazione della pena, non essendosi tenuto conto dell’apporto collaborativo fornito e dell’incensuratezza.
Lamenta altresì violazione dell’art. 81 c.p., essendo la ritenuta continuazione venuta meno a seguito dell’assoluzione pronunciata quanto all’appropriazione della somma di euro 9121,78.
5.1. I motivi riguardanti l’esito del bilanciamento tra le circostanze concorrenti ed il complessivo trattamento sanzionatorio sono ancora una volta privi della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p., in quanto meramente reiterativi di doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello, e comunque manifestamente infondati, poiché la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni valorizzando, oltre alla premessa gravità del fatto, anche l’assenza di significativi elementi di meritevolezza, tal non apparendo – a fronte delle accertate modalità della condotta, sintomatiche di apprezzabile capacità criminale – l’incensuratezza, ed in considerazione del fatto che «il Condominio attuale parte civile ha dovuto intraprendere apposita azione legale per tentare di entrare in possesso della documentazione contabile detenuta dall’imputato in virtù del pregresso rapporto professionale, che solo in tale fase (…) ha sostenuto non essere più in suo possesso per un furto. La disponibilità mostrata dall’imputato in fase di esecuzione del sequestro era in parte interessata avendo consentito di svincolare i fondi inizialmente posti sotto sequestro», nel complesso comunque pervenendo all’irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
(omissis)
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile costituita Condominio di via … liquidate complessivamente in euro tremilacinquecentodieci oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.