Si attacca abusivamente alla centralina elettrica del condominio per appropriarsi dell’energia. Per questo un condomino è stato condannato anche in Cassazione a una pena detentiva e a un’ammenda, senza il beneficio della condizionale. Di seguito, un estratto della sentenza 422/2019
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. IV pen., sent. n. 422/2019
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1. La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’impugnazione della pubblica accusa, ha aumentato la pena nei confronti di M.G. a nove mesi di reclusione ed euro 300 di multa ed ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, confermando la condanna per il delitto di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, manomettendo la scatola di derivazione Enel, più precisamente manomettendo i sigilli ed effettuando un allacciamento abusivo all’appartamento da lui occupato, si impossessava di energia elettrica, sottraendola a Enel Distribuzione.
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando: 1) la violazione della legge penale, atteso che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ex art. 646 cod. pen., in quanto l’energia elettrica transitava nelle parti comuni dell’edificio e chiunque nell’edificio poteva consumarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri; 2) la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, ritenendo non necessaria la prova della manomissione, da parte sua, dell’impianto elettrico e nonostante l’assoluzione per il capo B ex art. 349 cod. pen.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dai giudici di merito, senza, tuttavia, denunciare alcuna carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione – e, cioè, il possesso, da parte dei condòmini, dell’energia elettrica, circostanza che non risulta né dal capo di imputazione né dalle sentenze di merito.
3. Neppure può trovare accoglimento il secondo motivo, atteso che risulta corretta e pienamente condivisibile l’interpretazione dell’art. 625 n. 2 cod. pen. espressa dal giudice dell’impugnazione, secondo cui l’aggravante dell’uso di un mezzo fraudolento sanziona l’utilizzazione di uno strumento scorretto, condotta che prescinde dalla sua ideazione e realizzazione e non deve necessariamente accompagnarsi a tale antefatti. L’uso dell’inganno, sia pure già determinato da un terzo, comporta, peraltro, l’accettazione e lo sfruttamento della situazione, da parte dell’agente, che, quindi, se ne appropria.
A ciò si aggiunga che la censura è impropriamente formulata ai sensi dell’art. 606 lett. e, in quanto si risolve in una contestazione dell’interpretazione, da parte del giudice, della legge penale (omissis).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.