[A cura di: Anit] Un aspetto fondamentale nella progettazione di un edificio, nuovo o da riqualificare, è il controllo termo igrometrico delle strutture nei confronti dell’umidità presente nell’ambiente. Il DM 26/06/2015, infatti, colloca le verifiche di condensazione interstiziale e rischio di muffa tra quelle “comuni a tutti gli ambiti di applicazione” quindi obbligatorie sempre, qualunque intervento si vada ad eseguire su un edificio.
Quella che segue è una sintesi effettuata alla luce del recente chiarimento ministeriale introdotto con la FAQ 3.11 pubblicata a dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo è ricordare cosa dice la legge, capire come cambia la verifica sul rischio di condensazione interstiziale e analizzare la situazione dei vari regolamenti regionali.
Il DM 26/06/2015, All.1, art. 2.3, comma 2 prescrive quanto segue:
“Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento”.
La FAQ 3.11 pubblicata lo scorso dicembre dal Mise riporta quanto segue: “Per la verifica della condensa interstiziale si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788). Si ritiene che la condensazione interstiziale possa considerarsi assente quando siano soddisfatte le condizioni poste dalla norma, ovvero la quantità massima ammissibile e nessun residuo alla fine di un ciclo annuale. Tale norma definisce infatti la quantità ammissibile di condensa presente in un elemento al termine del periodo di condensazione. Lo stesso paragrafo specifica anche che tutta la condensa formatasi all’interno di un elemento deve sempre evaporare completamente alla fine di un ciclo annuale”.
In altre parole, “assenza di condensazione” non significa che la struttura debba essere asciutta in ogni momento, ma si può applicare il concetto di “quantità massima ammissibile” come definito dall’appendice nazionale della norma UNI EN ISO 13788, ovvero:
Secondo la FAQ, quindi, con il rispetto di queste condizioni la verifica può considerarsi positiva nonostante la presenza di condensa. A nostro avviso il chiarimento va nella direzione corretta, ovvero suggerisce di applicare le logiche descritte nella norma tecnica di riferimento in quanto rappresentativa dello stato dell’arte sull’argomento.
La FAQ però non si sostituisce alla legge, ma ne rappresenta un chiarimento autorevole. Per sgombrare ogni dubbio, auspichiamo che il testo della FAQ possa essere inglobato nella prossima revisione del decreto ministeriale.
La FAQ ministeriale punta a chiarire un aspetto del DM 26/06/2015. Quindi si applica in tutte le regioni d’Italia che non hanno regolamenti autonomi in tema di tema di efficienza energetica degli edifici e in cui quindi sono in vigore i “Requisiti minimi” nazionali. Per le regioni o province in cui si applicano regolamenti autonomi il quadro è più variegato. Di seguito una sintesi:
ANIT mette a disposizione di tutti i soci il software PAN per il calcolo delle prestazioni invernali (trasmittanza), estive (parametri dinamici) e igrotermiche (muffa e condensa). L’ultima versione di PAN è aggiornata con le indicazioni della FAQ 3.11 per il calcolo della condensazione massima ammissibile.