Installazione di impianti di condizionamento e decoro architettonico del condominio. Questo l’oggetto di un quesito posto da un abbonato alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito, un resoconto della vicenda e il parere fornito dall’avvocato Emanuela Rosanna Peracchio, di Torino.
Sono un amministratore di condominio. Nell’ultima assemblea mi è stata fatta la seguente richiesta: un condomino ha sostituito un motore del condizionatore sulla facciata secondaria condominiale (da considerare che non tutti i condòmini hanno i balconi che affacciano su tale facciata secondaria). Questo apparecchio sporge dal balcone del condomino, di conseguenza è ben visibile. Il regolamento condominiale prevede che qualsiasi modifica all’estetica e all’aspetto esterno dovrà essere approvata e deliberata dall’assemblea.
Se l’assemblea non approva l’installazione, è corretto, oltre a non autorizzare nuovi condòmini ad apporre i motori dei condizionatori sulla facciata, farli anche rimuovere a chi li ha già installati negli anni precedenti?
Viene chiesto di valutare la legittimità della apposizione/sostituzione del motore di un condizionatore d’aria sulla facciata interna (secondaria) del condomino.
Sul punto si rammenta che a mente dell’art. 1102 cod. civ. ogni condomino può utilizzare e servirsi degli spazi comuni dell’edificio – ivi compresa quindi la facciata – purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca il pari uso agli altri condòmini: al verificarsi di siffatti presupposti di legge, ciascun condomino può servirsi della “cosa comune” senza dover chiedere l’autorizzazione all’assemblea.
Nel caso in esame, la collocazione di un motore del condizionatore sul balcone o sulla facciata condominiale non viola tale norma in quanto:
Per quanto concerne il decoro architettonico, la giurisprudenza di merito è orientata nel senso che l’eventuale lesione dell’estetica non può impedire il montaggio del condizionatore tenuto conto che il condomino può ugualmente effettuare l’installazione di tale manufatto in applicazione del disposto normativo di cui all’art. 1102 c.c.. Solo nel caso in cui detta installazione dovesse ledere l’estetica del fabbricato, il condominio potrebbe agire contro il singolo condomino per la rimozione dell’opera ma, trattandosi di facciata sul cortile, tale ipotesi deve essere vagliata accuratamente.