Primo via libera alla legittimazione dell’incremento del raggio d’azione degli agenti immobiliari ad attività affini, ivi compresa l’amministrazione condominiale. È quello arrivato dall’approvazione, da parte della Camera, della Legge Europea 2018 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, ora in attesa dell’ok definitivo da parte del Senato.
Riportiamo di seguito la scheda di lettura – a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati – dell’articolo 2 della legge, avente come oggetto le disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione.
“L’articolo 2, come modificato presso il Senato, novella il comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 39/1989, limitando le incompatibilità all’attività di agente d’affari in mediazione ad una serie di ipotesi, nell’ambito della procedura di infrazione 2018/2175, con la quale la Commissione europea ha rilevato che l’art. 5, co. 3, della L. 39/1989, limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere, osservando che l’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e l’articolo 49 TFUE prevedono che qualsiasi restrizione dell’accesso a una professione o, più in generale, a un’attività di prestazione di servizi, rispetti in particolare il principio di proporzionalità: tali restrizioni, per essere giustificate, devono quindi essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e dettate da un motivo imperativo di interesse generale.
In secondo luogo, l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di limitare l’esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, ma solo nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità. Tali restrizioni, per essere giustificate, devono essere proporzionate, adatte alle rispettive professioni e necessarie per garantire l’imparzialità e l’indipendenza dei singoli professionisti.
L’art. 5, co. 3, della L. 39/1989, rappresenterebbe dunque, a giudizio della Commissione, ben più di un divieto di conflitto di interessi e sembrerebbe impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall’intermediazione immobiliare. Tale divieto ostacolerebbe la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la regolamentazione della professione di agente immobiliare in Italia ha per obiettivo la protezione dei consumatori e dei destinatari di servizi, il che rappresenta un motivo imperativo legittimo legato all’interesse pubblico, riconosciuto come tale dalla giurisprudenza consolidata della CGUE e dall’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, secondo la Commissione, rimarrebbe da chiarire come tale interessi generali siano direttamente collegati agli specifici obiettivi di garanzia dell’indipendenza e dell’imparzialità che, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, possono giustificare tale restrizione.
Anche qualora tali interessi generali sostengano pienamente le norme deontologiche della professione in questione e mirino a garantire l’indipendenza e l’imparzialità della stessa, rimarrebbe tuttavia da chiarire come una regola di incompatibilità così severa come quella in questione possa essere considerata necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. Non emergerebbe con chiarezza come l’esercizio di qualunque altra attività senza alcuna distinzione possa incidere negativamente sul rendimento professionale degli agenti immobiliari e per quale motivo, per proteggere i consumatori, non siano sufficienti soluzioni meno restrittive, ad esempio norme generiche sul conflitto di interessi o criteri di incompatibilità specifici per quelle attività per le quali sia possibile dimostrare l’esistenza di un rischio connesso agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti”.
Come rimarca con soddisfazione la Fiaip, “la disposizione approvata all’art. 2 sblocca i divieti che per anni hanno impedito agli agenti immobiliari di svolgere attività imprenditoriali. La caduta delle incompatibilità permetterà la nascita di agenzie immobiliari multiservizi che potranno così soddisfare tutte le esigenze di chi intende comprare, vendere e affittare casa” (ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare dal punto di vista dell’amministrazione condominiale, ndr.).
“Un passo in avanti importante per l’intera categoria, che grazie alla nuova legge potrà modernizzarsi e competere sul mercato con i grandi del web – dichiara il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini (nella foto) –. Per anni Fiaip ha lavorato per aggiornare la nostra legge professionale alle mutate esigenze del mercato. Attendiamo dunque il passaggio al Senato speranzosi di una riconferma del voto favorevole che vedrebbe il consenso anche della Consulta interassociativa dell’intermediazione immobiliare composta dalle maggiori e più rappresentative associazioni di categoria”.