[A cura di: Cna Installazione Impianti] Rispondendo a delle richieste avanzate da CNA Installazione Impianti e Confartigianato Impianti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, in via definitiva, chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate ai sensi del DM 37/08 anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
Nella nota del MiSE si sottolinea che per le abilitazioni relative alla lett. a (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impiantii specificati) sia un’abilitazione parziale, limitata ad una singola tipologia di impianti. In pratica si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l’automazione di porte, cancelli e barriere”. È, ovviamente, possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti.
Naturalmente, anche per le lett. b (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e c (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singole tipologie di impianti.
L’aspetto importante, per gli installatori, è che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali, scrive il Ministero, non possa essere scissa rispetto all’intero settore e che, pertanto, non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera c.
Per le lettere d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed e (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) il Ministero precisa che è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena, così come per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera g) ribadendo quanto già affermato in precedenza (circolare n.547894 del 20 febbraio 2004) ovvero che la lettera g) sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio.