Non commette diffamazione il condomino che preannuncia una causa
Non commette diffamazione il condomino che dichiara di non essere tenuto a concorrere alle spese per il pagamento dell’onorario all’avvocato e insinua che la delibera è stata presa “in conflitto di interessi”. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10389/2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 10389/2019
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Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Napoli ha assolto V.G. dal reato di diffamazione, in danno di C.D., riconoscendo l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 598 cod. pen..
2. Avverso detta pronuncia ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un motivo con il quale denuncia violazione di legge, deducendo che l’art. 598 cod. pen. si applica a scritti e discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria non a missive che preannunciano l’intenzione di promuovere una causa civile.
Considerato in diritto
- La questione giuridica posta con il ricorso è fondata, tuttavia deve essere rilevata di ufficio, ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., l’insussistenza del fatto.
- Secondo il capo di imputazione e la sentenza, l’imputata ha inviato al querelante C.D., all’avv. D.A. e a un terzo condomino una lettera raccomandata contenente espressioni del seguente tenore: “per aver promosso una lite …in spregio di una delibera assembleare autorizzavi … non ricevendo alcuna dichiarazione liberatoria dell’avv. D.A. darò corso giudiziale all’accertamento della responsabilità di entrambi i destinatari della presente … stante il palese conflitto di interessi dei destinatari della presente con la tutela dell’intera compagine condominiale”.
È vero che in tal caso la causa di non punibilità di cui all’art. 598 cod. pen. non può trovare applicazione, in quanto la stessa attiene agli scritti difensivi in senso stretto (da ultimo Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018), tuttavia emerge ictu oculi l’insussistenza del reato di diffamazione.
La missiva non ha alcun contenuto lesivo della dignità o della onorabilità delle persone offese (profilo del tutto ignorato dal ricorso) poiché manifesta soltanto il convincimento dell’imputata di non essere tenuta a concorrere alle spese condominiali per il pagamento dell’onorario all’avv. D.A. (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Le espressioni utilizzate non esorbitano nei toni e sono funzionali allo scopo perseguito.
- Discende l’annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.