Riportiamo, di seguito, un estratto della “Guida alla manutenzione dell’impianto termico e responsabilità civile e penale del manutentore”, realizzata da Expoclima in collaborazione con Ivar, rimandando, per ulteriori approfondimenti, al seguente link www.expoclima.net/dossier/163/manutenzione_impianto_termico_e_responsabilita_legale.htm?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter)
La normativa nazionale specifica in modo chiaro gli obblighi e le modalità secondo cui vanno condotti gli impianti termici. Conoscere con sicurezza le prescrizioni di legge e le conseguenze di un’eventuale violazione è fondamentale per ciascun installatore, manutentore e titolare di impianto.
Mantenere l’impianto sempre in regola permette infatti di assicurare sicurezza ed efficienza al sistema nel suo complesso, e utilizzando dei prodotti ad hoc è possibile allungare in modo considerevole la vita dell’impianto termico.
La definizione di impianto termico è data dalla Legge 90/2013, modifica e integrazione del D.Lgs. 192/2005 (art.2, comma 1, punto I-tricies):
“Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Pertanto, sono considerati impianti termici:
Non sono considerati impianti termici:
L’integrazione succitata va senz’altro ad ampliare lo spettro di apparecchi e generatori che costituiscono un impianto termico.
L’art. 3 del D.M. 37/2008 prescrive che Imprese, Ditte individuali/artigiani siano Imprese abilitate, ossia:
La messa in servizio di un nuovo impianto, così come la messa in servizio di un impianto al quale siano state apportate modifiche significative (per esempio: cambio di generatore o del combustibile, cambio di parti del sistema di evacuazione dei fumi, ecc.) ricadono sotto totale responsabilità dell’impresa installatrice. L’art. 6 Realizzazione ed installazione degli impianti, comma 1, del D.M. 37/2008, infatti dice (includendo impianti sia termo-idro-sanitari che elettrici, ossia gli impianti nella loro totalità):
“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.
Il successivo art. 7 prescrive che: “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto…”