I soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati agli interventi agevolati, possono essere destinatari della cessione del credito corrispondente alla detrazione “sismabonus più ecobonus” prevista per i lavori effettuati sui condomini.
È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 109/2019, che riportiamo di seguito.
La società (omissis) dichiara di aver acquisito da un condominio un credito fiscale derivante da “interventi che contribuiscono congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica”.
Più nello specifico, la società evidenzia, sia nell’istanza di interpello sia nella documentazione integrativa (omissis), di aver acquisito un credito fiscale da un condominio, derivante dall’agevolazione “cd. sisma + ecobonus (nuova agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2018 che consente una detrazione dell’80-85% per condomini che eseguono interventi di miglioramento sismico contestualmente a quelli di risparmio energetico)”.
L’istante rappresenta, inoltre, di volere cedere il citato credito, nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla prima, come previsto dai documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate pubblicati nell’anno 2018, direttamente ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice.
Al riguardo, la società afferma che “parte dei lavori che verranno effettuati sul condominio, saranno subappaltati ad una impresa senza dipendenti che svolge la propria attività attraverso i soci lavoratori. I soci sono soggetti diversi dalla società ma comunque rivestono una posizione previdenziale di ‘lavoratori autonomi’ e pertanto potrebbero essere destinatari della cessione del credito come soggetti collegati, e utilizzare lo stesso per il pagamento dei contributi INPS, artigiani ecc.…”.
Tanto premesso, la società chiede di sapere se i citati soci artigiani possano essere ricompresi “tra i soggetti collegati all’operazione, potenzialmente cessionari del credito fiscale”.
L’istante ritiene, sulla base della vigente prassi interpretativa, che i soci artigiani della ditta sub-appaltatrice, in quanto soggetti collegati all’operazione, possano essere destinatari della cessione del credito d’imposta c.d. sisma + ecobonus.
L’articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 dispone che: “Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare 3/5 delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio”.
Con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (sisma-bonus). Tali agevolazioni ecobonus e sisma-bonus sono, ai sensi del citato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, alternative all’agevolazione oggetto dell’interpello c.d. sisma+ecobunus, ricoprendone il medesimo ambito applicativo.
La citata circolare n. 11/E del 2018, con riferimento alla cedibilità del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni ecobonus, prevista dal citato articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, ha chiarito che la stessa deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Il medesimo documento di prassi individua i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
Al riguardo, la suddetta circolare n. 11/E del 2018 ha fornito indicazioni in merito alla definizione di “altri soggetti privati” di cui all’articolo 14, comma 2- sexies, del D.L. n. 63 del 2013, da intendersi quali soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Con la successiva circolare n. 17/E del 2018 è stata estesa, anche alle fattispecie previste dal citato articolo 16 (c.d. sisma-bonus), la valenza interpretativa della precedente circolare n. 11/E del 2018.
Il medesimo documento di prassi ha anche affrontato la questione della cessione del credito a favore di sub-appaltatori che presentano un collegamento con l’intervento, nei termini di seguito indicati. Nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.
Tutto ciò premesso, e alla luce dei richiamati chiarimenti forniti con circolare n. 11/E del 2018 che hanno ammesso la cedibilità del credito a favore di “soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti)” e, comunque, di “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”, si ritiene che detto collegamento possa sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori. Pertanto, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione (sisma +ecobonus) di cui al richiamato comma 2- quater.1 dell’articolo 14, trattandosi di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante. In conclusione, anche con riferimento a tali interventi, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-sexies del medesimo articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.
Il presente parere è circoscritto al citato collegamento, non esplicando perciò alcuna efficacia con riferimento ai presupposti sostanziali per la fruizione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi eseguiti né alle condizioni previste dalla legge.