“L’acquisto in vendita forzata dell’immobile da parte del terzo proprietario (art. 602 c.p.c.)”. Questo il tema dello Studio n. 30-2018/E realizzato dal Consiglio nazionale del Notariato e disponibile in versione integrale sul sito www.notariato.it.
Lo studio affronta il problema di verificare se, nel caso di un’espropriazione contro il terzo proprietario, quando a rendersi acquirente del bene pignorato sia lo stesso soggetto che ne è già titolare, si debba comunque pronunciare a suo favore il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c.; e, in caso di risposta positiva, se questo decreto debba anche essere trascritto a suo favore.
Considerando che al decreto di trasferimento non si ricollega solo l’effetto traslativo sul piano sostanziale (che qui mancherebbe), ma anche imprescindibili effetti sul piano processuale, si ammette in generale la pronuncia di questo provvedimento; e si trova una conferma testuale del risultato raggiunto nell’art. 2896 c.c..
Si conclude, infine, nel senso che il decreto (pronunciato a favore e contro lo stesso soggetto) debba essere annotato e non trascritto; e questo non solo nel caso espressamente regolato agli artt. 2896 e 2643 n. 6 cod. civ., bensì in ogni ipotesi di “acquisto” da parte del terzo proprietario. Annotazione che andrà fatta sempre a margine dell’atto con cui il terzo ebbe ad acquistare il bene poi aggredito con l’espropriazione contro il terzo proprietario. Ciò comporta, da un punto di vista pratico, che, quando ad acquistare sia il terzo già proprietario, il professionista delegato, nel compimento delle attività indicate dall’art.591-bis cod. proc. civ. n.11, dovrà provvedere non “alle formalità di … trascrizione … del decreto di trasferimento”, bensì all’annotazione. E il conservatore dei registri immobiliari, quando gli sia richiesta l’annotazione di cancellazione della trascrizione del pignoramento (e anche l’annotazione di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nei casi in cui ci sia un’iscrizione ipotecaria da cancellare), dovrà verificare che la copia del decreto di trasferimento con l’indicazione della mancata proposizione dell’opposizione ex art.617 cod. proc. civ. – copia che costituisce titolo per queste ulteriori annotazioni (di cancellazione) – nel far constare l’inutile decorso dei venti giorni senza proposizione dell’opposizione agli atti avverso il decreto stesso, faccia riferimento alla data di annotazione del decreto (e non, come avviene in generale, a quella della sua trascrizione).