[A cura di: Mauro Simone – vice pres.naz. ALAC] Se sarà confermata dal Governo l’intenzione di istituire il Registro pubblico degli Amministratori di Condominio, l’obiettivo di trasparenza delle gestioni potrà essere centrato se sarà attribuito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico il ruolo di “garanti” di tale registro. Ma in concreto, come potrebbe funzionare questo strumento?
A sommesso parere dello scrivente, una modalità semplice ed efficace potrebbe essere la seguente: le associazioni dovrebbero accertare la conformità della richiesta d’iscrizione al Registro pubblico da parte degli amministratori di condominio.
In ciascuna provincia, le associazioni professionali iscritte all’elenco del MISE dovrebbero raccogliere, dagli amministratori che esercitano questa professione, le domande d’iscrizione nel Registro.
Per l’ iscrizione nel Registro pubblico occorrerà allegare ad una apposita modulistica tutti i propri dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale, foto, titolo di studio, attestato di formazione iniziale, attestato di formazione periodica dell’anno precedente la domanda d’iscrizione, l’iscrizione a Ordine, Collegio o Associazione professionale, indirizzo e contatti (e-mail, telefono, pec) certificazione UNI o Attestato di qualità ai sensi della L. 4/2013 ed altri eventuali dati.
L’associazione professionale dopo aver accertato la presenza e la regolarità di tutti i requisiti indicati nella domanda e dell’allegata documentazione prodotta dal richiedente dovrà rilasciare, sotto la responsabilità del proprio presidente o del responsabile legale, una Certificazione di rispondenza ai requisiti previsti dalla legge 220/2012 e dal D.M. 140/2014 per l’esercizio della professione di amministratore .
L’iscrizione nel Registro sarebbe obbligatoria sia per gli amministratori iscritti a una delle associazioni professionali elencate nel MISE, sia per gli amministratori cosiddetti interni che amministrano il proprio condominio, sia per tutti gli altri amministratori, non iscritti alle associazioni ma iscritti a un Ordine o a un Collegio professionale.
L’attuale disposizione riguardante l’obbligo della formazione periodica in un corso on line o in aula per un numero di ore da elevare dalle 15 ore attuali a 30 ore su base annua, con un esame finale, dovrà riguardare, senza eccezione, tutti coloro che svolgono l’attività di amministratore di condominio o di supercondominio.
Una copia della certificazione dovrà essere inviata dall’associazione via pec al Ministero di Giustizia per l’inserimento dei dati dell’amministratore nel Registro pubblico rubricato sul sito istituzionale del Ministero; un’altra copia della certificazione, con l’allegazione di tutti i documenti prodotti dall’amministratore, resterà agli atti dell’associazione per eventuali controlli da parte delle Autorità e per lo Sportello del Cittadino, istituito presso ogni associazione, a disposizione dei condòmini che chiedano di ricevere informazioni sull’amministratore del proprio condominio. Una ulteriore copia della certificazione, infine, sarebbe consegnata all’amministratore iscritto nel Registro per l’allegazione obbligatoria ai verbali di nomina e riconferma dell’incarico.
Resta ovviamente a carico di coloro che espletano l’attività di amministratore la responsabilità per documentazione e dichiarazioni mendaci, e, per quanto di propria competenza, dell’associazione professionale la responsabilità per falsa comunicazione dei dati identificativi dell’amministratore.
Il registro dovrebbe essere aggiornato ogni anno e non dovrebbe essere richiesta alcuna tassa da parte del Ministero.
L’assenza di uno soltanto dei requisiti previsti dalla L. 220/2012 (con la revisione e abrogazione di quanto previsto al punto g dell’art. 71/bis circa il non obbligo della formazione periodica per gli amministratori cosiddetti interni) e dal D.M. 140/2014, con (l’aumento del numero di ore da 15 ad almeno 30) darebbe luogo alla decadenza immediata dell’incarico di amministratore.
Per quanto riguarda, invece, l’attuazione concreta delle norme sull’equo compenso e i parametri per i professionisti ordinisti, la questione non è più rinviabile, come sottolineato dallo stesso sottosegretario alla Giustizia Morrone, e deve riguardare sia le professioni ordinistiche sia quelle non ordinistiche, e possibilmente anche le nuove leve di amministratori allo scopo di avvicinare alla libera professione i giovani che iniziano la professione di amministratore di condominio, che di tutelare di coloro che già esercitano la professione di amministratore da tempo.