[A cura di: Confappi] L’attività di una casa di riposo per anziani non è assimilabile a quella alberghiera e, di conseguenza, anche la durata del contratto di locazione è differente. È quanto affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 11359 dell’8 novembre 2018, che ha confermato uno sfratto per finita locazione.
“Le case di riposo per anziani – spiega il giudice – di regola offrono, oltre all’alloggio, una serie di servizi accessori di tipo alberghiero (dazione e cambio di biancheria da letto e da bagno, pulizia dei locali) nonché ricreativi, culturali e genericamente assistenziali, analogamente alle case di cura, ma si differenziano da queste ultime perché non forniscono anche, in generale, prestazioni di tipo sanitario”.
Sul punto, la Corte di Cassazione (pronuncia 16309/2018) ha escluso la assimilabilità dell’attività svolta dalle case di cura a quella alberghiera (fino al 2011, data di entrata in vigore del Codice del Turismo) proprio in ragione di tale peculiarità. “La durata dei rapporti di locazione dedotti in lite – aggiunge il Tribunale – correttamente è stata stabilita dalle parti in sei anni; i contratti devono perciò essere dichiarati risolti per intervenuta scadenza alle date indicate dalla locatrice”. E quindi l’ordinanza di rilascio va confermata.