[A cura di: dott. Andrea Tolomelli – presidente nazionale Abiconf] Per trattare la tematica del “Supercondominio” occorre una brevissima digressione alle premesse generali in materia di condominio negli edifici. Secondo una solita “tecnica legislativa”, nell’ambito del codice civile non rinveniamo una definizione di condominio né di supercondominio, ricavandola viceversa dallo studio delle norme che caratterizzano l’istituto del condominio negli edifici di cui al capo secondo, titolo settimo della Comunione, libro terzo della Proprietà.
Pertanto, possiamo definire condominio il particolare stato di comproprietà di beni comuni che sono allo stretto e necessario servizio di più beni di proprietà esclusiva di singoli condòmini. Il condominio, dunque, nel vigente ordinamento non ha una propria personalità giuridica, ma trova una sua particolare ed impropria “soggettività” nell’ambito delle puntuali disposizioni che ne regolano la rappresentanza dell’amministratore, il funzionamento dell’assemblea dei condòmini ed i rapporti tra gli stessi anche in ordine alla partecipazione nelle spese di manutenzione dei beni comuni.
Nell’ambito dell’articolo 1123 c.c., in ordine alla ripartizione delle spese trova poi collocamento, nell’ultimo comma, la figura di elaborazione giurisprudenziale del “condominio parziale”, ovverosia la previsione in forza della quale se un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Alla base delle disposizioni di cui agli articoli 1117 e seguenti c.c., vi è sempre stata, storicamente, l’identificazione del condominio nell’ambito del tipico edificio con elevazione verticale, poi applicata analogicamente a gruppi di edifici e/a fabbricati tra loro affiancati (c.d. condomini orizzontali).
La norma di riforma dell’istituto del condominio (legge 220/2012) ha normato la suddetta applicazione analogica con una specifica nuova norma – l’art. 1117 bis. c.c. – che dispone: “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 c.c..”.
Di conseguenza, ai fini dell’identificazione del supercondominio possiamo affermare che si ha, per l’appunto, un supercondominio in tutti quei casi in cui vi sono beni o servizi comuni a più edifici costituiti in specifici condomini, attraverso la relazione di accessorietà dei beni comuni con gli edifici appartenenti pro quota ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
Come il condominio, in quanto tipo di comproprietà, nasce ipso jure et facto, per il semplice sussistere delle condizioni alla base dell’esistenza dello stesso, senza necessità di particolari “atti”, delibere o altro, altrettanto può dirsi per il supercondominio, che viene in essere nel momento stesso che sussista un solo bene o servizio in comune tra due condomini (vedi al riguardo la recente sentenza della Corte di Cassazione n° 2279 del 28 gennaio 2019).
Come suddetto, il supercondominio trova disciplina nell’ambito delle disposizioni proprie dell’istituto del condominio se ed in quanto compatibili alla particolarità del caso.
Difatti è esemplificativa la sentenza della Corte di Cassazione n. 15262 del 12 giugno 2018, per la parte in cui ha ritenuto perfettamente applicabile la disposizione di cui all’articolo 1129 c.c. che prevede l’obbligatorietà della nomina di un amministratore nel caso di più di otto condòmini: “Al supercondominio è applicabile l’art. 1129 c.c., secondo il quale, nel caso in cui partecipino oltre 8 edifici, occorre la nomina dell’amministratore”.
Per quanto alla ripartizione delle spese per la manutenzione dei beni in comune rinveniamo in giurisprudenza alcuni significativi pronunciamenti:
La giurisprudenza, anche per la conformazione all’articolo 67 delle disposizioni di attuazione, di cui si dirà appresso, delinea un meccanismo per il quale nel caso di supercondominio vi è una preventiva suddivisione delle spese per i beni e servizi comuni a più condomini tra gli stessi condomini, e successivamente tra i singoli condòmini costituenti i condomini separati sulla di due distinte tabelle millesimali.
l Legislatore riformatore introduce poi specifiche norme sul funzionamento dell’assemblea del supercondominio nel novellato articolo 67 delle disposizioni di attuazione che oggi recita dal terzo comma in poi: “Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condòmini.
[IV]. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condomini. L’amministratore riferisce in assemblea.
[V]. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.”.
Tale disposto ha indubbiamente introdotto notevoli problemi interpretativi ed applicativi a causa di un testo stringato e approssimativo che trova unica giustificazione nell’intento – non raggiunto – di cercare di risolvere criticità ravvisabili nella gestione di complessi immobiliari di rilevanti dimensioni
Anzitutto, il limite numerico legato all’applicazione della particolare disciplina (“i partecipanti sono più di sessanta”), rappresenta un elemento estremamente variabile e connesso alla proprietà delle singole unità immobiliari ed al loro eventuale frazionamento o accorpamento. Così, stabili al disotto o al disopra del limite suddetto potrebbero variare da un anno all’altro a seguito della compravendita di diritti sulle singole unità immobiliari, diversi assetti di proprietà, o per lo smembramento o incorporazione di diverse unità con differenti proprietà, determinando così non pochi problemi in ordine all’applicabilità della disciplina della rappresentatività mediata prevista dall’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al c.c..
Nei casi di più di sessanta partecipanti subentra la procedura farraginosa del coordinamento tra l’assemblea del supercondominio e l’assemblea dei rispettivi condomini. A tal proposito, è interessante riportare la ricostruzione delle varie fasi operative riportata dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 9844 del 30 agosto 2016:
“Si può dire che le fasi dovrebbero essere le seguenti:
Non può negarsi che nella prassi si cercano di sintetizzare le suddette fasi con raggruppamenti che, più o meno, potranno prestare il fianco a contestazioni e ad eventuali azioni legali. Tra l’altro le procedure rischiano di complicarsi notevolmente ove si ritenga – molto probabile – che, l’amministratore del supercondominio debba rispettare le tempistiche semestrali previste per la presentazione del bilancio dall’art. 1130 c.c., n. 10.
Tra l’altro, nel testo normativo, non è nemmeno chiaro se, il rappresentante debba nominarsi annualmente o possa considerarsi tale fino a revoca e nomina di altro rappresentante. A tal proposito può essere di aiuto la sentenza del Tribunale di Milano n. 5602 del 4 maggio 2016 per la quale può considerarsi in regime di prorogatio imperii il rappresentante che abbia rassegnato le dimissioni in assenza di nomina di un sostituto.
Cosi, potrebbe definirsi la seguente procedura.
Si rammenti che gli amministratori dei singoli condomini non potranno essere nominati rappresentanti all’assemblea del supercondominio in virtù del disposto di cui al V comma dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione (“All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.”).
Non possiamo, poi, far a meno di rilevare le difficoltà connesse all’elevato quorum richiesto per la nomina dei singoli rappresentanti, identificato nell’ambito dell’articolo 1136, 5° comma, c.c., ovverosia: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio. Tale maggioranza sarà difficilmente realizzabile posto il generale e dilagante disinteresse – specie in grandi entità – sulla falsariga di quanto avviene per le elezioni politiche nelle attuali democrazie, e pertanto, in molti casi non potrà che farsi riferimento al decorrere dei termini d’impugnazione con grande allungamento dei periodi necessari al coordinamento delle differenti riunioni assembleari.
Vi sono poi forti incertezze relativamente alle competenze dell’assemblea dei rappresentanti delineate dalla norma in ordinarie e per la nomina dell’amministratore del supercondominio. L’ordinarietà potrà essere rinvenuta nell’articolo 1135 c.c. per quanto attiene alla formazione di un rendiconto consuntivo e di un preventivo di gestione.
Per quanto poi all’Amministratore, salvo tutte le incertezze relative alla durata dell’incarico ed al rinnovo già presenti nella norma sul condominio e di cui questa trattazione non si occuperà, relativamente al supercondominio si è formata la particolare espressione giurisprudenziale che ritiene di competenza dell’assemblea dei rappresentanti la sola nomina – effettivamente letteralmente prevista – e non anche la revoca, che si preferisce assumere come atto straordinario di competenza dell’assemblea generale dei condòmini.
A tal proposito si può leggere la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2321 del 9 maggio 2018, a mente della quale: “La deliberazione con cui l’assemblea dei rappresentanti dei singoli condomini componenti un complesso supercondominiale decida la revoca dell’amministratore deve ritenersi nulla poiché intervenuta su materia estranea alle sue istituzionali attribuzioni che l’art. 67, comma 3, disp. att. c.c., di carattere eccezionale e di conseguente insuscettibile di applicazione analogica, espressamente limitata alla sola gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell’amministratore”.
A conclusione si osserva che, la gestione straordinaria permane di competenza dell’assemblea generale dei condòmini. Alla luce delle suddette problematiche sovviene la domanda se l’assemblea dei condomini può derogare al disposto dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al c.c..
Di certo, un regolamento di natura assembleare ex art. 1138 c.c. non potrebbe derogare al disposto dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al c.c. in virtù del divieto di deroga di cui al successivo articolo 72 delle disposizione di attuazione al c.c. . Probabilmente potrebbero essere ammesse norme integrative – non a deroga – considerando che l’articolo 1138 c.c. riconosce all’assemblea di condominio la possibilità di prevedere norme in relazione all’amministrazione. Di certo, più pregnanti disposizioni potrebbero adottarsi nell’ambito di un regolamento di natura contrattuale che si ritiene comunque non potrebbe spingersi fino alla deroga e/o cancellazione del disposto.