[A cura di: Antonietta Strada – mediatore civile] Osserviamo l’interpretazione della giurisprudenza relativa all’ammissibilità della testimonianza del mediatore e alla verbalizzazione del rifiuto di una parte di tentare la conciliazione.
È possibile che il mediatore sia chiamato a testimoniare in giudizio? Inoltre, è possibile per il mediatore verbalizzare quale delle parti non intende tentare la conciliazione?
Per rispondere a questi interrogativi, è interessante riportare le parole di due provvedimenti della giurisprudenza.
Il primo, decreto del Tribunale di Udine, prima sezione civile, 7 marzo 2018, ha affrontato il seguente caso: la parte istante ha depositato presso un Organismo una domanda di mediazione nei confronti di un condominio e, successivamente, hanno partecipato all’incontro di mediazione un geometra in sua vece, quale suo procuratore, e un avvocato, quale suo difensore. Il geometra ha presentato una procura speciale a lui conferita dalla parte istante per una precedente procedura di mediazione tenutasi avanti al medesimo Organismo e, quindi, il mediatore non ne ha consentito l’utilizzazione, chiedendo però alle altre parti l’eventuale loro autorizzazione alla presenza del geometra all’incontro, quale parte delegata dell’istante.
Tutti hanno acconsentito. Le parti hanno poi dichiarato al mediatore di voler iniziare il vero e proprio tentativo di conciliazione, che in effetti è poi stato esperito.
Il mediatore, però, non ha ritenuto opportuno verbalizzare la presenza del geometra. Questo ha fatto sì che quando la parte istante ha, dopo la mediazione, deciso di adire il Tribunale, il condominio abbia eccepito l’improcedibilità della domanda attorea per mancata presenza personale dell’attrice all’incontro di mediazione (il geometra, pur presente, era stato, secondo il condominio, proceduralmente e giuridicamente inesistente).
L’attrice ha, quindi, citato a testimoniare il mediatore e l’assistente tirocinante.
Il Tribunale, in primo luogo, ha considerato valida la procura poiché, non trattandosi di un mandato a gestire atti per i quali è necessaria la forma scritta, può anche essere verbale, salvo in ogni caso la ratifica, con efficacia retroattiva, della parte che l’ha rilasciata. In secondo luogo, ha ritenuto che il mediatore debba trascrivere, verbalizzandola, ogni circostanza, quand’anche consistente in dichiarazioni delle parti, utile a consentire al Giudice le valutazioni di sua competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione o meno delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo.
Il principio di riservatezza di cui all’art. 10 D.Lvo 28/2010 si riferisce all’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni rese nel procedimento di mediazione che riguardano il contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione e cioè il merito della lite. Tale principio non si riferisce, invece, alle dichiarazioni delle parti riguardanti le modalità della loro partecipazione alla mediazione e allo svolgimento della stessa: non avendo ad oggetto il merito della lite, deve essere ammesso l’utilizzo del verbale durante il processo e, se questo risulta lacunoso circa tali circostanze, anche la prova orale volta ad accertare le circostanze inerenti la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione. Il mediatore può, sul punto, essere ammesso a deporre.
Per giungere a siffatte conclusioni, il Tribunale di Udine ha citato anche una nota ordinanza del Tribunale di Roma, sezione XIII, 25 gennaio 2016, che aveva chiarito sia il perimetro del principio di riservatezza, sia il contenuto del verbale del mediatore (Cfr. ordinanza Corte d’Appello di Napoli, 31 ottobre 2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione I, 22 febbraio 2016; ordinanza del Tribunale di Vasto, 23 aprile 2016).
Tale pronuncia del Tribunale di Roma, in effetti, aveva sottolineato quale assoluta aporia sarebbe il prevedere da una parte che il Giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità integrano o meno. Per la medesima ragione, al termine dell’incontro informativo deve essere verbalizzata dal mediatore la risposta di ciascuna delle parti interpellate alla domanda sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
A tale proposito, oltre alla risposta alla predetta domanda, secondo il Giudice capitolino è necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria, sempre che la parte dichiarante la esponga e ne chieda la verbalizzazione. Il mediatore non è tenuto a richiedere ad essa la ragione di tale rifiuto, ma non può esimersi dalla relativa verbalizzazione, ove richiesta dalla parte, la quale può esonerare il mediatore dall’obbligo di riservatezza relativamente alle sue dichiarazioni.
La ragione del non voler proseguire oltre l’incontro informativo non è affatto irrilevante per la parte e, quando ne esiste una valida, è bene chiederne la verbalizzazione.
È dunque consigliabile che l’assemblea condominiale, allorquando autorizzi l’amministratore a partecipare all’incontro informativo con l’incarico di rifiutare l’instaurazione del procedimento di mediazione, individui con esattezza (supportata dal proprio avvocato) le ragioni di tale rifiuto e conferisca all’amministratore il compito di chiedere al mediatore la verbalizzazione di queste ultime.