La complicata convivenza nell’ambito di un supercondominio. Questa la tematica sottoposta da un abbonato alla rubrica di consulenza fiscale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito, i quesiti dell’amministratore condominiale ed il parere espresso dall’avvocato Emanuela Rosanna Peracchio, consulente di Uppi Torino.
Nel supercondominio da me amministrato sono sorti alcuni problemi di convivenza tra i condòmini, che elenco di seguito.
Con riferimento al primo quesito, si osserva che non è possibile addebitare le spese di pulizia del giardino privato di un condomino a carico di tutti i condòmini della scala tenuto conto che, allo stato, non è dato di sapere chi sia l’autore materiale del lancio di cicche e di frammenti di vetro dal proprio balcone.
Sarebbe infatti illegittimo addebitare a tutti i condòmini indistintamente il costo di pulizia, che assurgerebbe ad un vero e proprio risarcimento del danno, causato dal comportamento scriteriato di ignoti.
Con riferimento al secondo quesito, è necessario anzitutto verificare se il regolamento di condominio statuisce qualche divieto in tal senso. Nell’ipotesi in cui il regolamento di condominio nulla preveda sul punto, non vi sono disposizioni di legge che vietano la detenzione di piccoli oggetti (portaombrelli, pianta, ecc…) sul pianerottolo purché non vengano lesi pari diritti degli altri condòmini. Infatti, a mente dell’art. 1102 cod. civ. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione economica e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo loro diritto”.