Il cane che abbaia in condominio e disturba i vicini di casa. Chissà in quanti condomini si verifica la situazione descritta dall’amministratore che ha scritto alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio per sapere che cosa rispondere ai residenti dello stabile da lui gestito. Di seguito, il quesito ed il parere espresso dall’avvocato Emanuela Rosanna Peracchio, consulente di Uppi Torino.
D. Nello stabile da me amministrato, diversi condòmini lamentano che alcuni cani abbaino pressoché ininterrottamente tutto il giorno, in quanto lasciati soli a casa dai proprietari. Si può procedere in qualche modo per far cessare tale disturbo? Le azioni che si possono mettere in campo dipendono anche dagli orari in cui i cani abbaiano?
R. Al fine di correttamente valutare la illegittimità o meno della fattispecie di cui al quesito, si rende opportuno permettere che il codice civile, all’art. 844, disciplina le cosiddette immissioni anche di rumori sancendo che sono ammissibili quelle che non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 38901 del 2018 ha chiarito che la verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità non necessariamente deve essere compiuta attraverso un accertamento tecnico peritale, ben potendo essere effettuata dal giudice attraverso la valutazione del fenomeno in grado di arrecare “oggettivamente disturbo alla pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura”. Tra questi, spiegano gli Ermellini, possono annoverarsi anche le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
Con sentenza n. 5613 del 7.2.2017 la medesima Suprema Corte ha quindi ribadito che il proprietario dei cani che abbaiano è responsabile del disturbo che recano al vicinato, tenuto conto che i cani che abbiano di giorno e di notte pregiudicano la tranquillità del vicinato e arrecano disturbo al riposo.
Per quanto concerne la tutela invocabile dal singolo condomino, questi può proporre azione civile per ottenere il risarcimento del danno e la condanna del proprietario del cane di porre in essere ogni opportuna iniziativa per cessare l’emissione rumorosa proveniente dai latrati del cani.
È anche possibile invocare tutela in sede penale poiché l’art. 659 c.p. prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.