[A cura di: Confappi] Il contratto di comodato di beni immobili in forma scritta si ritiene soggetto a registrazione e l’omissione di tale adempimento ne determina la nullità, con conseguente rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuta cessazione del contratto medesimo. È quanto affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n.1024 del 30 gennaio 2019. Per il giudice meneghino, l’articolo 1, comma 346, della Legge 311/2004 – per il quale i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati – si applica anche al contratto di comodato.
Nel caso in oggetto, la proprietaria di un immobile ha chiesto la cessazione del contratto di comodato e il rilascio dell’immobile, oltre al pagamento delle spese delle utenze e degli oneri condominiali. A sua volta, la comodataria ha eccepito che il contratto di comodato dissimula un contratto di locazione, chiedendo, fra le altre cose, il rigetto delle domande e, in particolare, la nullità del contratto per mancata registrazione, ex articolo 1, comma 346 legge 311/2004, con conseguente restituzione di tutto quanto versato in eccedenza, oltre agli interessi.
Dopo avere accertato la nullità del contratto di comodato, il giudice ha disposto il rilascio dell’immobile in quanto «… nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di disporre il rilascio di un immobile per finita locazione, il giudice può rilevare la nullità del contratto (…) e al tempo stesso, attribuire all’attore il bene domandato (…) sul rilievo della carenza di un titolo giustificativo del godimento dello stesso da parte convenuto, atteso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non osta all’attribuzione all’attore del bene reclamato per ragioni giuridiche diverse da quelle dallo stesso prospettate (cfr. Cassazione 21930/2015)».