Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condòmini ma siano aperte a tutti. È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 21256/2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen., ord. n. 21256/2019
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1. Con due separati atti, E.G. ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che l’aveva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., e l’aveva condannato alla pena ritenuta equa.
Il ricorrente lamenta, rappresentando una violazione dell’art. 624-bis cod. pen., che sia stata ritenuto il furto in privata dimora ancorché il fatto sia stato commesso in uno spiazzo condominiale aperto a tutti. Lamenta, ancora, l’omessa rituale notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Già la corte territoriale ha rammentato che ai fini dell’art. 624-bis cod. pen. assume rilievo non solo la privata dimora ma costituisce luogo che gode della speciale tutela anche la pertinenza della stessa; alla cui nozione va senz’altro ricondotta anche l’area condominiale.
La giurisprudenza di legittimità insegna che integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condòmini. Tanto che non è ostativa alla configurazione del reato di cui all’art. 624 bis cod .pen. la circostanza che sull’area condominiale destinata a parcheggio, all’interno della quale è consumato il furto, insista una servitù pubblica di passaggio pedonale (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013). E ciò per il decisivo carattere pertinenziale dell’area in parola.
Tale orientamento è stato ribadito anche dopo che le Sezioni Unite sono intervenute sulla nozione di luogo di privata dimora (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017): si è quindi affermato che integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018).
La circostanza che l’area condominiale non sia fisicamente chiusa nulla toglie al carattere pertinenziale della stessa alle private abitazioni.
(omissis)
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.