[A cura di: Andrea Tolomelli – pres. AbiConf] Abiconf – Associazione beni immobili Confcommercio (associazione d’interesse nazionale aderente e socia fondatrice di Confcommercio Professioni), così nell’ambito del sistema confederale di Confcommercio Imprese per l’Italia (associazione iscritta al registro tenuto dal MISE tra le associazioni che rilasciano attestato di qualità dei propri iscritti), è favorevole all’introduzione di un pubblico Registro degli amministratori di condominio, purché la norma, nel contesto del panorama legislativo vigente, ed in particolare della legge 4/2013, riconosca il ruolo imprescindibile delle associazioni di categoria degli amministratori di condominio valorizzandone il ruolo.
Occorre non fare confusione tra il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria nello sviluppare attraverso i propri corsi di formazione, responsabili scientifici e docenti meccanismi di formazione ed informazione degli associati conformemente ai disposti di legge ed alla missione associativa di promuovere e distinguere qualitativamente gli associati, con il Registro degli amministratori che avrà lo scopo fondamentale di dare visibilità agli amministratori di condominio professionisti nell’ambito di un pubblico Registro telematico.
A tal fine, AbiConf operativamente ritiene che, oltre a quanto necessario ad istituire e disciplinare l’accennato Registro, vada integrato l’art. 71 bis, comma primo, delle disposizioni per l’attuazione al codice civile dopo la lettera f) con l’aggiunta di un paragrafo f-bis) del seguente tenore: “che sono iscritti nel Registro telematico degli amministratori di condominio tenuto dal Ministero della Giustizia, che riporti espressa menzione dell’associazione di categoria alla quale sono eventualmente associati. Le associazioni di categoria potranno poi provvedere – per i loro iscritti – alle pratiche relative all’iscrizione ed alla cancellazione”.
La disciplina del suddetto Registro, riteniamo il “meccanismo” informativo, dovrebbe funzionare sostanzialmente come segue:
Siamo favorevoli alla previsione di un tavolo inter-associativo permanente per decidere modalità condivise di “esenzioni” temporanee degli obblighi formativi per ragioni specifiche (malattie, maternità o altro) ed eventuali modalità di controllo, anche a campione, sul possesso dei requisiti previsti dalla legge degli iscritti al Registro.
Riteniamo che un Registro così strutturato non avrà particolari costi per lo Stato né per gli utenti e/o per gli iscritti ed avrà sostanzialmente funzione informativa e consultiva per l’utente senza alterare ma amplificando il meccanismo informativo di cui alla legge 4/2013. Per la categoria degli amministratori rappresenterebbe un importante strumento di aggregazione e riconoscimento.
Alcuni hanno recentemente affermato che, il Registro Amministratori potrebbe affossare le associazioni ed il loro ruolo ex legge 4/2013; questo è falso e rappresenta un discutibile pretesto denigratorio utilizzato da quelle associazioni che non vogliono il Registro forse perché temono che lo stesso possa divenire un mezzo di lampante verifica dell’effettiva rappresentatività delle associazioni indipendentemente dai numeri proclamati.
Richiediamo poi, la cancellazione dello scempio normativo che ammette la possibilità di amministrare il proprio condomino indipendentemente dal possesso dei requisiti formativi – art. 71 bis. disposizioni di attuazione comma 2: “I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’Amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile”– che equivale ad ammettere che, un soggetto solo per il fatto di essere proprietario di un’automobile sia abilitato a guidarla senza la relativa patente di guida.